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CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E RECUPERO CREDITI

Liquidazione giudiziale e recupero crediti

Attività di recupero crediti: deve essere quanto più sistematica, prevedere tempistiche definite e basarsi su semplici procedure

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La liquidazione giudiziale, introdotta dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, sostituisce la precedente procedura fallimentare e disciplina la gestione dell'insolvenza delle imprese. Approfondiamo l’attività di recupero dei crediti con un estratto dal libro Formulario della liquidazione giudiziale – guida alla procedura

1) Procedura per il recupero dei crediti

Estratto dal libro Formulario della liquidazione giudiziale

Considerato che, ai sensi dell’art. 213, co. 5, CCII, l’attività di recupero dei crediti deve iniziare entro otto mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale, la procedura di recupero deve essere quanto più sistematica, prevedere tempistiche definite e basarsi su semplici procedure.

Sulla scorta della contabilità rinvenuta, ad esempio, è opportuno redigere, nel più breve tempo possibile, l’elenco dei debitori con indicazione dei recapiti (soprattutto p.e.c.) e degli importi dovuti. È sempre utile predisporre, per ciascuna posizione, una cartellina (informatica e/o cartacea) in cui archiviare i documenti comprovanti il credito (fatture, documenti di trasporto, estratto delle schede contabili, corrispondenza, ecc.).

Una volta acquisita la documentazione di cui sopra, inviare tempestivamente il primo sollecito di pagamento.

È opportuno altresì:

  • prevedere dopo 30 giorni dalla prima raccomandata/pec, l’invio di una seconda raccomandata/pec (LG10/030);
  • interrompere l’azione se le notizie sulla solvibilità del debitore sono del tutto negative (non occorre di chiedere l’autorizzazione del comitato dei creditori per il semplice abbandono, salvo che l’importo sia molto elevato e il curatore lo voglia fare a scarico di responsabilità);
  • nel caso di un elevato numero di crediti, anche di modesto ammontare, è utile una breve relazione al G.D. per informarlo della loro irrecuperabilità (copia della relazione al comitato dei creditori è opportuna);
  • LG10/040, altri tentativi a discrezione, e successivamente LG010/050;
  • tenere presente che i solleciti intanto possono avere effetto, in quanto si susseguono ad intervalli ravvicinati e nei tempi assegnati per il pagamento del sollecito precedente.

Mandare una lettera ogni due/tre mesi assegnando i soliti 10 giorni (pena, minacce gravissime mai attuate!) è controproducente.

L’esperienza insegna che il recupero dei crediti, poiché è incombenza che spesso viene iniziata successivamente alla verifica del passivo e alla relazione art. 130 ccii, considerato che solo successivamente si comincia a vendere, potrebbe rappresentare un reale ostacolo ad una più breve durata della liquidazione giudiziale.

Approfondisci con il libro Formulario della liquidazione giudiziale

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Fonte immagine: Foto di Steve Buissinne da Pixabay
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