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LA NATURA COSTITUTIVA DELLA GIACENZA NEL DECRETO DI NOMINA DEL CURATORE

La natura costitutiva della giacenza nel decreto di nomina del Curatore

Nomina del Curatore: i presupposti che rendono necessaria la nomina del Curatore, il ruolo del decreto di nomina e le implicazioni pratiche per la gestione dell’eredità

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La nomina del Curatore dell’eredità giacente rappresenta un passaggio essenziale per l’apertura della procedura della gestione dell’eredità, e ha il fine di garantire la conservazione e l’amministrazione del patrimonio ereditario in mancanza di un erede che abbia accettato o che sia nel possesso dei beni. Questo decreto,infatti, ha una natura costitutiva, poiché è solo attraverso la sua adozione che l’eredità giacente assume rilievo giuridico, con tutte le conseguenze in termini di responsabilità e gestione del patrimonio.

Vediamo alcune indicazioni operative sulla nomina del Curatore, ovvero i presupposti che rendono necessaria la nomina del curatore, il ruolo del decreto di nomina e le implicazioni pratiche per la gestione dell’eredità, e soprattutto la sua natura costitutiva della giacenza.

1) I presupposti per la nomina del Curatore dell’eredità giacente

L’istituto dell’eredità giacente, disciplinato dagli artt. 528-532 c.c., si attiva qualora il chiamato non abbia ancora accettato l’eredità e non sia nel possesso dei beni ereditari

La finalità primaria è preservare il patrimonio fino a quando non si concretizzi l’accettazione o, in caso contrario, l’asse non venga devoluto allo Stato come eredità vacante.

I presupposti per la nomina del curatore possono essere sintetizzati come segue:

  1. mancanza di accettazione dell’eredità:
    • l’accettazione può essere espressa (art. 475 c.c.), tramite dichiarazione formale, oppure tacita (art. 476 c.c.), qualora il chiamato ponga in essere atti che implicano la volontà di accettare (ad esempio, alienazione di beni ereditari),
    • in presenza di più chiamati, la giurisprudenza esclude la possibilità di una giacenza parziale: o l’eredità è interamente giacente o non lo è affatto (Cass. 22 febbraio 2001, n. 2611).
  2. assenza del possesso dei beni ereditari:
    • la dottrina ritiene che il concetto di possesso vada interpretato in senso ampio, includendo tanto il possesso materiale quanto la mera detenzione, anche temporanea o a titolo di custodia (Cass. n. 6167/2019),
    • l’estensione del concetto implica che anche una semplice detenzione occasionale possa escludere la giacenza.
  3. richiesta di nomina del curatore:
    • la nomina può essere promossa d’ufficio o su istanza di qualsiasi soggetto interessato, come i creditori, i legatari o il Pubblico Ministero,
    • il Tribunale, prima di procedere alla nomina, deve accertare l’assenza di accettazione o possesso da parte dei chiamati, richiedendo eventualmente documentazione integrativa per evitare dichiarazioni di giacenza infondate.

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2) La natura costitutiva del decreto di nomina

Il decreto di nomina del Curatore ha una natura costitutiva e non meramente dichiarativa. 

Questo significa che, fino alla sua adozione, l’eredità non assume la connotazione giuridica di “giacente”.

L’art. 528 c.c. stabilisce che il decreto debba essere pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni. La pubblicazione e l’iscrizione sono essenziali per rendere opponibile ai terzi la giacenza dell’eredità e formalizzare la nomina del curatore.

La scansione temporale della procedura riveste un’importanza fondamentale:

  • nomina del Curatore: è il provvedimento che sancisce l’apertura della giacenza,
  • giuramento del Curatore: rappresenta l’effettiva presa in carico delle funzioni e dei doveri connessi alla custodia e amministrazione del patrimonio.

Il decreto di nomina segna quindi il momento costitutivo della giacenza, ma il Curatore non assume alcuna responsabilità fino al giuramento. 

Questo aspetto assume rilievo pratico soprattutto nei casi in cui, tra la nomina e il giuramento, si verifichino eventi pregiudizievoli per i beni ereditari.

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3) La responsabilità del Curatore tra nomina e giuramento

La responsabilità del Curatore non è automatica con la nomina, ma decorre solo dopo il giuramento di bene amministrare

Se nel periodo intercorrente tra la nomina e il giuramento i beni subiscono danni o altre aggressioni, il Curatore non può essere ritenuto responsabile, poiché non ha ancora assunto formalmente la funzione.

Questo aspetto emerge chiaramente dalla prassi giuridica, secondo cui ogni atto che il curatore intenda compiere verso enti pubblici o privati deve essere accompagnato sia dal decreto di nomina sia dal verbale di giuramento. 

La produzione di entrambi i documenti garantisce l’effettiva legittimazione del curatore ad agire in nome e per conto dell’eredità. 

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4) Conclusioni operative

La natura costitutiva del decreto di nomina del Curatore rappresenta un aspetto imprescindibile per garantire certezza giuridica e tutela patrimoniale. 

Il riconoscimento della giacenza e la corretta attribuzione delle responsabilità consentono di delineare con precisione il momento in cui il Curatore assume l’ufficio e le relative obbligazioni.

Sul piano operativo, è fondamentale che i professionisti incaricati della tutela del patrimonio ereditario prestino particolare attenzione alla tempistica e alla documentazione correlata alla nomina e al giuramento. 

Solo in questo modo è possibile garantire una gestione corretta e legittima dei beni, senza incorrere in potenziali profili di responsabilità per fatti verificatisi prima dell’assunzione dell’incarico.


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