Nella dichiarazione annuale IVA, al rigo VL30, devono essere indicati:
- nel campo 2, l’ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta. L’importo corrisponde alla somma degli importi dell’IVA che sono stati indicati nella colonna 1 del rigo VP14 dei modelli di liquidazione periodica relativi all’anno 2025 e del quadro VP della dichiarazione annuale qualora compilato per il quarto trimestre, presentato unitamente alla dichiarazione annuale entro il 28.2.2026.
Va tenuto presente che:
- non vanno considerati gli importi che sono già stati indicati alla colonna 1 del rigo VP14 ma che non sono stati versati poiché non erano superiori a € 100;
- va sommato l’importo dell’acconto dovuto indicato nel capo del rigo VP13, campo 2, della dichiarazione annuale;
- nel caso di comunicazioni periodiche omesse o errate, vanno indicati gli importi che sono inseriti nel quadro VH;
- le società che hanno partecipato alla liquidazione IVA di gruppo per l’intero anno non compilano tale campo; se la partecipazione è stata per una parte dell’anno, va indicato l’ammontare complessivo dell’IVA dovuta che risulta dopo l’uscita dalla procedura di liquidazione di gruppo;
- nel campo 3, il totale dei versamenti periodici (cioè la somma degli “Importi e debito versati” della “Sezione erario dei modelli di pagamento F24”, anche se le somme non sono state versate a seguito di compensazione) compresi l’acconto dell’IVA, gli interessi trimestrali e l’IVA versata per ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n 472, relativi all’anno 2025. Se la società controllata partecipante alla liquidazione dell’IVA di gruppo è uscita dopo il termine finale stabilito per il versamento dell’acconto, nel campo va indicato l’importo dell’acconto che è stato versato dall’ente o società controllante già indicato nel rigo VK36;
- nel campo 4, l’ammontare dell’IVA che è stata versata, relativa al 2025, a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle liquidazioni periodiche; va indicata la quota di IVA dei versamenti effettuati con il codice tributo 9001 (al netto delle sanzioni e degli interessi) con anno di riferimento 2025, fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale;
- nel campo 5, l’ammontare dell’IVA periodica relativa al 2025, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione, a seguito della notifica di cartelle di pagamento;
- nel campo 1, il maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e la somma di quelli indicati nei campi 3, 4 e 5.
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1) La dichiarazione con “IVA a debito”
Se dalla dichiarazione IVA risulta un saldo “a debito”, l’omesso versamento periodico non incide sull’entità dell’importo finale dovuto che resta invariato in quanto l’importo del rigo VL32 deve indicare il maggiore importo tra la somma dei debiti (righi VL13 e da VL20 a VL23) e quella dei crediti (VL4, VL11, campo 1, VL12, campo 1, e da rigo VL24 A VL31).
2) La dichiarazione con IVA a credito
Nel rigo VL 33 va indicato l’importo del credito IVA che risulta dalla differenza della somma degli importi a credito (rigo VL4, VL11, campo 1, VL12, campo 1, e da rigo VL24 a V L31) e della somma degli importi a debito (rigo VL3 e da rigo VL20 a VL23).
Se la differenza è positiva, nel rigo VL33 va indicato l’importo che considera la differenza tra gli importi a credito e la somma dei debiti.
Se la differenza è positiva, va indicato l’importo considerando la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30 (IVA periodica versata) e non il campo 1 del rigo VL30 poiché hanno rilevanza soltanto i versamenti effettuati.
Se il risultato è negativo, tale rigo non va compilato.
Qualora risultano omessi versamenti periodici in presenza di un saldo finale a credito, nella compilazione del rigo VL 41 vanno indicati:
- nel campo 1, la differenza positiva tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata, risultante dalla differenza tra gli importi indicati nel campo 2 e la somma degli importi indicati nei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30;
- nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato se l’IVA periodica fosse stata integralmente versata entro la data di presentazione della dichiarazione (cioé il c.d. “credito potenziale”) e il credito che effettivamente è stato liquidato nel rigo VL33. Il rigo va compilato soltanto se la differenza è positiva.
3) Dichiarazione IVA: Il quadro VQ
Il quadro VQ va compilato per determinare l’importo del credito IVA che è maturato a seguito dei versamenti dell’IVA periodica non spontanei, ovvero che sono stati ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali relativi ad anni precedenti al 2025, circostanze che hanno avuto rilevanza nella dichiarazione annuale per il 2025.
Più in particolare nel quadro VQ vanno indicati:
- nella colonna 1, l’anno di imposta cui si riferisce l’IVA periodica non versata;
- nella colonna 2, la differenza tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata, cioè la differenza tra il campo 2 e la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30 della dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta indicato alla colonna 1;
- nella colonna 3, la differenza, se positiva, tra il credito e l’IVA “potenziale” (cioè se il versamento fisse stato effettuato entro al data di presentazione della dichiarazione) e il “credito effettivo” esposto nel rigo VL3;
- nella colonna 4, l’ammontare dell’IVA periodica versata a seguito del ricevimento di comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento, fino alla data di presentazione della dichiarazione (cioè colonne 4, 5 e 6 del quadro VQ del modello IVA 2025);
- nella colonna 5, l’ammontare dell’IVA periodica versata e seguito del ricevimento di avvisi bonari (codice 9001 per la sola imposta) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione del modello IVA 2025 e IVA 2026);
- nella colonna 6, i dati richiesti per la colonna 5 ma a seguito della notifica di cartelle di pagamento (ma solo per l’IVA);
- nella colonna 7, i dati richiesti per la colonna 5 ma a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali
- nella colonna 8, l’importo del credito che è maturato per effetto dei versamenti indicati nelle colonne 5, 6 e 7, pari al calcolo, se positivo, tra il totale delle suddette colonne e il maggiore tra il totale delle colonne (2-3-4) e zero;
- nella colonna 9, il codice fiscale del soggetto cui fanno riferimento i versamenti, se è diverso da chi presenta la dichiarazione (ad es, incorporazione);
- nella colonna 10, le particolarità nei casi di operazione aziendale straordinaria; nella colonna 11, la barratura della controllante nel caso di liquidazione dell’IVA di gruppo.
La compilazione del quadro VQ individua l’ammontare del credito IVA che deriva dalla regolarizzazione degli omessi versamenti periodici relativi agli anni precedenti al 2025, che hanno ridotto il credito IVA 2025 e che ora è presente nella dichiarazione, che va esposto nel rigo VL12.