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LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IVA A CREDITO

La dichiarazione integrativa IVA a credito

Dichiarazione integrativa IVA: tutte le regole

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Nel modello di dichiarazione annuale dell’IVA è presente il quadro VN riservato alle “dichiarazioni IVA a favore”. Ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del d.p.r. 22.7.1998, n. 322, i contribuenti possono integrare le dichiarazioni IVA per correggere errori e omissioni che hanno determinato:

a) un maggiore imponibile o comunque un maggiore debito d’imposta o una minore eccedenza detraibile, cioè una “dichiarazione integrativa a debito”, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472, salva l’applicazione di sanzioni;

b) un minore imponibile o comunque un minore debito d’imposta o una maggiore eccedenza detraibile.

La procedura comporta la  presentazione di una successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli che sono stati approvati per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, ma non oltre il termine di decadenza dell’accertamento fissato al 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata.

La procedura può essere attivata  soltanto se la dichiarazione originaria è stata validamente presentata, compreso il caso in cui questa sia stata presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza del 30.4.2026, cioè entro il 29.7.2026, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni.

Nella dichiarazione integrativa a favore va indicato il credito che deriva dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla procedura.

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1) Le correzioni

Con la presentazione della dichiarazione integrativa il contribuente può correggere gli errori commessi, compresi quelli che hanno originato l’eccedenza:

  • di un maggiore imponibile, di una maggiore imposta o di una minore eccedenza detraibile, che vengono corrette con la “dichiarazione IVA a favore” (risposta a interpello 30.9.2020, n. 231);
  • di un minore imponibile, di una minore imposta o di una maggiore eccedenza detraibile, che vengono corrette con la “dichiarazione IVA  a favore dell’amministrazione finanziaria”.

Mediante questa opportunità, è possibile modificare la scelta fatta sulla destinazione del credito IVA (cioè la richiesta di rimborso o l’importo da riportare in detrazione o in compensazione o, ceduto nel caso di società partecipanti alla liquidazione dell’IVA di gruppo), l’apposizione del visto di conformità a suo tempo omesso o aggrava la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà in precedenza omessa.

2) Il termine per la presentazione e l’utilizzazione del credito

La presentazione della “dichiarazione integrativa a favore” oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere, alternativamente:

  • chiesto a rimborso, se per l’anno per il quale la dichiarazione è stata presentata sono presenti le condizioni indicate negli artt. 30 e 34, comma 9, del d.p.r. 26.10.1972, n. 633;

ovvero:

  • utilizzato in detrazione o in compensazione, mediante il modello F24, per eseguire il versamento dei debiti che sono maturati a partire dal periodo d’imposta (art. 8, comma 6-ter) successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Se, invece, la dichiarazione integrativa è presentata entro il suddetto termine può essere chiesto a rimborso per l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa se sussistono i requisiti richiesti dai citati artt. 30 e 34, o può essere portato in detrazione sia nelle liquidazioni periodiche sia nella dichiarazione annuale.

 

La dichiarazione annuale nel ravvedimento operoso

Termine di presentazione

 Effetti

Dichiarazione annuale presentata:

  • entro il 30/4

 

 

 

 

  • con ritardo entro 90 giorni

 

 

 

 

 

  • con ritardo superiore a 90 giorni ma entro il 30/4 dell’anno successivo e prima dell’inizio di attività di accertamento;

 

  • con ritardo superiore a 90 giorni ma entro il termine stabilito dall’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 e prima dell’inizio di attività di accertamento;

 

Dichiarazione integrativa a favore presentata:

- entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo;

 

- oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.

 

                                                                                       

la dichiarazione è regolare ; è rettificabile a favore dell’erario con sanzioni ridotte o del contribuente entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello di presentazione;

 

la dichiarazione è regolare con gli effetti connessi indicati sopra ed è rettificabile; il credito può essere utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso; si applica la sanzione per tardiva presentazione di € 250, ridotta a € 25;

 

si applica la sanzione del 25% dell’IVA dovuta, con un minimo di € 100.000; non è ammesso il ravvedimento operoso;

 

 

si applica la sanzione del 75% dell’IVA dovuta con un minimo di € 100; non è ammesso il ravvedimento operoso.

 

 

il credito può essere utilizzato in detrazione nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale o chiesto a rimborso, modificando al scelta già fatta;

 

il credito può essere chiesto il rimborso utilizzato solo in compensazione e va indicato nel quadro VN e nel rigo VL11 del modelli di dichiarazione.

 

3) Il quadro VN della dichiarazione IVA

IL quadro VN della dichiarazione IVA deve essere compilato da chi ha presentato nel 2025 la dichiarazione integrativa a favore oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio, la dichiarazione integrativa IVA 2023 relativa al 2022, presentata nel 2025).

Nella dichiarazione integrativa deve essere indicato il minor debito o il maggior credito.

Nel “Quadro RN - Dichiarazioni integrative a favore” vanno indicati:

  • nella colonna 1, l’anno per il quale è presentata la dichiarazione integrativa (ad es., 2022 per la dichiarazione presentata nel 2023);
  • nella colonna2, a barratura da parte della società controllante per la procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, se il credito emerge dal prospetto IVA 26 PR della dichiarazione presentata nel 2025 relativa alla procedura;
  •  nella colonna 3, il credito che deriva dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile che emerge dalla dichiarazione integrativa, per la quota che non è stata chiesta a rimborso nella stessa dichiarazione integrativa. Questo importo concorre a formare il saldo annuale per cui va riportato nel rigo VL11, oppure nel rigo VW28, colonna 1, se è stata barrata la colonna 2;
  • nella colonna 4, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa, se diverso da chi l’ha presentata (ad es., della società incorporata se la dichiarazione è presentata dall’incorporante);
  • nella colonna 5, in presenza di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più di tre sezioni del quadro VL, il numero che individua il primo dei moduli riferiti al soggetto partecipante alla trasformazione (compreso il dichiarante) che ha presentato la dichiarazione integrativa (ad esempio se la società incorporata ha presentato nel 2025, prima dell’operazione straordinaria, una dichiarazione integrativa a favore dell’incorporante, va compilato un modulo per la stessa e due moduli per l’incorporata, riferiti a due attività gestite con contabilità separata, nella colonna va indicato il numero 2).

Se nel 2025 sono state presentate dichiarazioni integrative relative a diversi anni e/o diversi soggetti (vedasi la colonna 4), va compilato un rigo del quadro VN per ciascuna annualità e ciascun soggetto.

Se nell’anno interessato dalla dichiarazione integrativa il soggetto non partecipava alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo ma vi partecipa nel 2025, il credito indicato nella colonna 3 non può confluire nella procedura poiché è riferito ad un periodo d’imposta precedente.

Non è modificato il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare nel frontespizio se vengono compilati più quadri VN.

IL Quadro VN

Dichiarazione IVA integrativa

Modalità di compilazione

Relativa all’anno 2024 inviata entro il 30.6.2026

Il quadro VN non va compilato; il credito va indicato nel rigo VL8.

Relativa agli anni dal 2019 (modello IVA 2020) al 2023 (modello IVA 2024)

Il quadro VN va compilato.

 

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