La dichiarazione annuale dell’IVA per l’anno 2025 (IVA 2026), nella sezione 2 del quadro VJ, richiede l’indicazione dell’imponibile e dell’imposta degli acquisti di servizi che sono stati effettuati dalle imprese di trasporto, di movimentazione delle merci e della logistica per i quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’IVA da parte del committente in nome e per conto del prestatore, ai sensi dell’art. 1, commi da 59 a 63 della l. 30.12.2024, n. 207.
Più in particolare la lett. a-quinquies) dell’art. 17 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, ha introdotto una nuova fatispecie di reverse charge che ha per oggetto le imprese che svolgono l’attività di trasporto, di trasporto e movimentazione di merci e le prestazioni di servizi di logistica relativamente alle prestazioni di servizi (diverse da quelle indicate alle lett. da a) a a-quater) che sono effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati che sono caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
La disciplina è esclusa per le operazioni che sono effettuate nei confronti:
- dalle amministrazioni pubbliche e di altri enti e società che applicano il meccanismo di split payment di cui all’art. 17-ter;
- delle agenzie di somministrazione del lavoro di cui all’art. 4 del d.lgs. 10.9.2003, n. 76.
Siccome la disposizione è subordinata al rilascio dall’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea, il comma 59 ha introdotto un regime transitorio secondo cui il prestatore e il committente possono esercitare l’opzione in base alla quale il committente può effettuare il pagamento dell’IVA in nome e per conto del prestatore, il quale è solidamente responsabile dell’imposta dovuta.
In altri termini, il prestatore emette la fattura senza l’addebito dell’IVA mentre il committente versa l’IVA per suo conto.
La circolare 18.12.2025, n. 14/E, ha chiarito che “in presenza di una catena di subfornitura, la medesima opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, a prescindere dalla circostanza che i soggetti coinvolti” a cascata “nei rapporti di fornitura (il committente, il primo appaltatore e i successivi subappaltatori) abbiano scelto di aderire al predetto regime opzionale”.
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1) Gli adempimenti del prestatore
Il prestatore (o il subappaltatore) emette la fattura nella quale devono essere indicati:
il valore imponibile
l’aliquota IVA;
l’IVA dovuta con l’indicazione a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207 del 2024 (analogamente a quanto è stato precisato in materia di scissione dei pagamenti con la circolare 13.4.2015, n. 15/E).
La FAQ 10.9.2025 ha precisato che, se le parti, ai fini gestionali, lo ritengono utile, nella fattura è possibile valorizzare il blocco opzionale e ripetibile:
- 2.1.3 compilando i seguenti campi:
- 2.1.3.2, con il valore predefinito “RC Logistica”;
- 2.1.3.5, con il numero del protocollo telematico della comunicazione
- 2.1.3.3, con la data corrispondente.
Il prestatore deve annotare distintamente le fatture che sono state emesse in regime di opzione nel registro delle fatture emesse indicando anche l’aliquota applicata e l’ammontare dell'imposta. Siccome l’IVA non è incassata e versata, la fattura non va inclusa nella liquidazione periodica al rigo VP4 come “IVA esigibile” e nella dichiarazione annuale.
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2) Il versamneto dell’IVA
Il committente (o l’appaltante), ricevuta la fattura, deve:
- annota il documento nel registro degli acquisti per poter esercitare la detrazione dell’IVA relativa alla prestazione di servizi acquistati;
- esegue il versamento dell’IVA con il modello F24, senza poter operare la compensazione entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura (cioè da identificare con la data di trasmissione al SDI):
- utilizzando il codice tributo “6045” (risoluzione 28.7.2025, n. 47/E);
- indicando il codice identificativo “66” denominato “Soggetto solidamente responsabile inversione contabile IVA logistica” (risoluzione 7.10.2025, n. 53/E);
- annota la fattura anche nel registro delle fatture riportando l’aliquota e l’imposta;
- nella liquidazione periodica indica l’imponibile nel rigo VP3 e l’IVA versata, se detraibile, al rigo VP5.
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3) Il quadro VE e VJ del prestatore
Nel quadro VE, riservato alle operazioni attive, il rigo VE38 richiede l’esposizione:
- nel campo 1, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate ai sensi dell’art. 17-ter per le quali l’IVA va versata dai cessionari o committenti;
- nel campo 2, l’imponibile relativo alle prestazioni rese nei confronti di imprese che svolgono le attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica per le quali è stata esercitata l’opzione mentre nel campo 3 va indicata la relativa imposta.
Pertanto, l’importo indicato nel campo 1 concorre a formare il volume d’affari mentre quello del campo 2 non partecipa al debito IVA del prestatore ma va indicato al rigo VJ30, campi 1 e 2, per indicare gli importi che sono oggetto di pagamento da parte del committente per conto del prestatore.
La compilazione del rigo VJ30 non esplica alcun effetto sulla liquidazione dell’IVA, a differenza dell’importo indicato nel rigo VJ19.
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