I buoni pasto, comunemente noti anche come "ticket restaurant", rappresentano uno degli strumenti di welfare aziendale più diffusi e apprezzati sia dai datori di lavoro che dai lavoratori. Si configurano come un documento di legittimazione (in formato cartaceo o elettronico) che attribuisce al titolare il diritto di ottenere un servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono stesso.
Questo strumento consente ai lavoratori di acquistare pasti pronti o generi alimentari presso una vasta rete di esercizi convenzionati, quali bar, ristoranti, tavole calde e supermercati
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1) La natura giuridica: strumento assistenziale o retributivo?
Per lungo tempo, la natura giuridica dei buoni pasto è stata oggetto di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, diviso tra chi li considera una vera e propria forma di retribuzione in natura e chi, invece, li inquadra come una misura puramente assistenziale.
La giurisprudenza di legittimità maggioritaria della Corte di Cassazione si è consolidata nel ritenere che il buono pasto non abbia natura retributiva, ma costituisca un'erogazione di carattere assistenziale. Esso è collegato al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, con il fine specifico di conciliare le esigenze di servizio con le necessità quotidiane (alimentari) del lavoratore, garantendone il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell'attività.
Di conseguenza, essendo legati all'effettiva presenza in servizio, i buoni pasto non spettano, di norma, durante le giornate di assenza per ferie, malattia, infortunio o permessi. Inoltre, proprio per la loro estraneità al concetto di "retribuzione normale", i buoni pasto non rientrano nella base di calcolo per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) o per l'indennità sostitutiva del preavviso, a meno che la contrattazione collettiva non disponga esplicitamente in senso contrario.
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2) Il regime fiscale e contabile dei buoni pasto - come funziona?
Il grande successo dei buoni pasto è dovuto al loro regime fiscale di estremo favore, disciplinato dall'art. 51, comma 2, lettera c) del TUIR. Fino a determinate soglie giornaliere, infatti, il valore dei buoni pasto non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente ed è esente da trattenute fiscali e contributive. Questo meccanismo permette un totale abbattimento del cuneo fiscale in quanto il valore spendibile dal lavoratore corrisponde esattamente al costo sostenuto dall'azienda.
Il quadro normativo è stato recentemente modificato dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), che ha innalzato la soglia di esenzione per i buoni pasto elettronici. A partire dal 1° gennaio 2026, i limiti di esenzione giornaliera sono i seguenti:
• Buoni pasto elettronici: esenti fino a 10,00 euro al giorno (il limite precedente era di 8,00 euro).
• Buoni pasto cartacei: il limite di esenzione resta invariato e fissato a 4,00 euro al giorno.
Il legislatore ha voluto premiare la transizione digitale e la tracciabilità dei flussi finanziari, penalizzando di fatto il formato cartaceo. Nel caso in cui il datore di lavoro decida di erogare un buono dal valore nominale superiore a queste soglie, soltanto l'importo eccedente (e non l'intero valore) sarà assoggettato a tassazione e contribuzione.
Si ponga il caso di un'impresa che deliberi l'erogazione, a favore del proprio personale dipendente, di buoni pasto in formato elettronico aventi un valore nominale pari a 12,00 euro per ciascuna giornata di effettivo lavoro.
Ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2026, la soglia massima di esenzione fiscale e contributiva per i ticket elettronici è fissata a 10,00 euro giornalieri.
Di conseguenza, l'elaborazione del cedolino paga per il lavoratore seguirà la seguente ripartizione:
• Valore nominale del buono erogato: 12,00 euro
• Quota esente (limite di legge): 10,00 euro
• Quota eccedente: 2,00 euro
La quota di 10,00 euro non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente, beneficiando della piena esenzione sia ai fini IRPEF che ai fini previdenziali. Al contrario, esclusivamente l'eccedenza, pari a 2,00 euro, verrà assoggettata a normale tassazione e contribuzione, divenendo a tutti gli effetti imponibile ordinario all'interno della busta paga del lavoratore.
È importante evidenziare che la soglia di esenzione dei buoni pasto non si cumula con quella generale dei fringe benefit (disciplinata dall'art. 51, comma 3 del TUIR, che prevede esenzioni fino a 1.000 o 2.000 euro annui). L'eventuale importo del buono pasto che eccede i limiti giornalieri (4 o 10 euro) non può essere assorbito dalla franchigia generale dei fringe benefit, ma concorre integralmente a formare il reddito.
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3) Regole di utilizzo . Chi sono i beneficiari ?
Per poter beneficiare dell'esenzione fiscale e contributiva, i buoni pasto non possono essere concessi ad personam (ossia a singoli lavoratori scelti arbitrariamente), ma devono essere riconosciuti alla generalità dei lavoratori o a categorie omogenee di essi.
I datori di lavoro possono creare gruppi omogenei basandosi su criteri oggettivi, come ad esempio:
• Il livello di inquadramento o la qualifica.
• La tipologia di contratto (es. dipendenti a tempo indeterminato o part-time).
• L'anzianità di servizio.
• La sede di lavoro o il turno svolto (es. tutti i turnisti della notte).
• Fasce di reddito (es. dipendenti con RAL inferiore a una certa soglia)
I destinatari del servizio sono
- i prestatori di lavoro subordinato (sia a tempo pieno che parziale), anche qualora l'orario di lavoro non preveda la pausa pranzo, e
- soggetti titolari di rapporti di collaborazione.
Per ciò che concerne i lavoratori in smart working, dal punto di vista giuridico, non esiste un diritto generalizzato e automatico a ricevere il ticket restaurant durante le giornate di lavoro in modalità agile. La giurisprudenza di merito (Tribunale di Venezia dell'8 luglio 2020) ha chiarito che il buono pasto non costituisce un elemento della retribuzione in senso stretto, ma rappresenta piuttosto un beneficio di natura assistenziale legato alle concrete modalità organizzative dell'orario di lavoro. Pertanto, i buoni pasto non rientrano automaticamente nel principio di parità di trattamento economico e normativo (sancito dall'art. 20 della Legge n. 81/2017) che il datore di lavoro deve obbligatoriamente garantire a chi lavora in smart working rispetto a chi lavora in sede. Nonostante l'assenza di un obbligo di legge, le dinamiche del mercato del lavoro hanno spinto molte aziende ad aggiornare i propri regolamenti interni, decidendo volontariamente di includere i lavoratori agili tra i beneficiari del servizio sostitutivo di mensa. In particolare, alcune aziende scelgono di riconoscere il buono pasto per ogni giorno di effettiva presenza, equiparando totalmente il lavoro svolto da casa a quello svolto in ufficio. Altre realtà aziendali riconoscono il buono pasto anche a chi è in smart working, ma attribuendogli un valore economico inferiore rispetto a quello riconosciuto per le giornate di lavoro svolte in presenza fisica presso la sede.
Dal punto di vista pratico, l'utilizzo dei ticket è sottoposto a vincoli stringenti:
• Non sono cedibili, né commercializzabili, né convertibili in denaro.
• Devono essere utilizzati esclusivamente per l'intero valore facciale (non danno diritto a "resto" in denaro).
• Possono essere utilizzati cumulativamente per un singolo acquisto fino a un limite massimo di 8 buoni. Qualora il lavoratore superi tale limite, viola una norma amministrativa sulle modalità di fruizione ma l'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 6 del 12 febbraio 2019, ha chiarito che questo sforamento non incide in alcun modo sui limiti di esenzione fiscale garantiti dall'art. 51 del TUIR. Ai fini fiscali, ciò che conta per il datore di lavoro è esclusivamente la corretta erogazione del buono: l'azienda deve verificare che il valore nominale del ticket assegnato per la singola giornata lavorativa rientri nelle soglie di esenzione previste dalla legge.
4) Buoni pasto: quali sono i vantaggi per l'impresa?
Dal lato datoriale, l'erogazione dei buoni pasto rappresenta una soluzione flessibile ed economicamente vantaggiosa rispetto all'istituzione di una mensa aziendale interna
I costi sostenuti per l'acquisto dei ticket , con i limiti soggettivi sopracitati, sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa e l'IVA applicata è interamente detraibile.
Inoltre, per tutelare la rete degli esercenti, è stato previsto un tetto massimo del 5% sulle commissioni che le società emettitrici possono applicare ai ristoratori e ai supermercati convenzionati.
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5) L’alternativa al buono pasto: la mensa diffusa
La mensa diffusa rappresenta un'alternativa per la gestione della pausa pranzo, pensata in particolar modo per quelle realtà aziendali che sono prive degli spazi fisici per allestire una mensa interna tradizionale. E’ un sistema di ristorazione in cui il datore di lavoro offre ai propri dipendenti la possibilità di consumare il pasto presso una rete di locali convenzionati (ristoranti, bar, trattorie) situati nelle vicinanze della sede di lavoro.
A livello operativo, i lavoratori non utilizzano denaro contante o ticket cartacei, ma provvedono al pagamento del pasto attraverso un badge, una card elettronica aziendale o un'App dedicata installata sul proprio smartphone.
A differenza dei buoni pasto (ticket restaurant), che sono considerati "prestazioni sostitutive" e sono soggetti a rigidi limiti di esenzione giornaliera (4 o 10 euro), la mensa diffusa è equiparata e assimilata in tutto e per tutto alla gestione diretta di una mensa aziendale tradizionale. Poiché viene qualificata come mensa aziendale a gestione diretta, i costi sostenuti dal datore di lavoro non concorrono in alcun modo alla formazione del reddito da lavoro dipendente, garantendo una totale esenzione fiscale e contributiva. In questo modello, infatti, è il datore di lavoro a farsi interamente carico del costo effettivo dei pasti consumati dai propri collaboratori.
Per godere di questa totale esenzione fiscale e contributiva, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il requisito imprescindibile è la presenza di apposite convenzioni stipulate direttamente tra il datore di lavoro e i singoli esercizi pubblici abilitati a gestire le card o le App.