Con risposta a interpello n. 99 del 2 aprile 2026 l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito agli investimenti agevolabili nelle Zone logistiche semplificate (ZLS); in particolare, si fa riferimento all’applicazione dell’art. 13 del d.l. n. 60 del 2024, in ipotesi ammodernamento dei mezzi.
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1) Quadro normativo
L’istituzione delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) trova il proprio fondamento normativo nella legge 27 dicembre 2017, n. 205, che agli articoli 1, commi 61-65 bis, ne ha delineato la finalità strategica volta a promuovere nuovi investimenti presso gli scali portuali delle regioni più sviluppate o in transizione, colmando così il divario con i territori già inclusi nella ZES unica per il Mezzogiorno.
Tale impianto è stato successivamente integrato dal Dpcm n. 40 del 4 marzo 2024, il quale ha definito il quadro regolamentare necessario alla loro operatività, disciplinandone sia le procedure istitutive e organizzative, sia i presupposti per beneficiare delle misure di semplificazione burocratica.
In questo contesto di rilancio economico, l’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024 ha introdotto un importante incentivo fiscale per le imprese attive o di nuovo insediamento, garantendo un contributo sotto forma di credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali, la cui entità massima è stabilita in conformità alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Infine, le direttive pratiche per l’accesso e l’utilizzo di tale agevolazione finanziaria sono state formalizzate con il Decreto Ministeriale del 30 agosto 2024, completando così il percorso normativo per l’attuazione delle ZLS.
Per quanto qui di interesse, l’articolo 3, comma 1, del D.M. 30 agosto 2024 individua gli investimenti agevolabili in quelli facenti parte di un progetto di investimento e “relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva (…)”.
Categoria | Tipologia di bene | Condizioni specifiche |
Beni Mobili | Macchinari, impianti e attrezzature varie. | Devono essere nuovi e destinati alla struttura produttiva. |
Beni Immobili | Terreni e fabbricati (acquisto, realizzazione o ampliamento). | Devono essere strumentali e utilizzati per l’attività. |
Modalità di acquisizione | Acquisto diretto o locazione finanziaria (leasing). | Valido per tutte le categorie sopra indicate. |
Nell’interpello in esame viene dunque chiesto se tale normativa possa correttamente applicarsi all’investimento che intende realizzare un ammodernamento dei mezzi marittimi di cui è proprietario l’istante, al fine di rendere maggiormente funzionale l’attività svolta.
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2) Fruibilità del credito di imposta per investimenti di ammodernamento. Inammissibilità dell’interpello
Le Entrate puntualizzano in primis che gli investimenti per essere agevolabili devono essere destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS; va inoltre ricordato che il credito d’imposta ZLS spetta per gli investimenti realizzati all’interno del perimetro della ZLS, così come indicato nel Piano di Sviluppo Strategico approvato dalla Regione di riferimento.
In riferimento alla corretta qualificazione dell’ammodernamento, si ritiene che il citato l’ammodernamento dei (quattro) mezzi marittimi di proprietà dell’istante, non rientri negli investimenti che beneficiano dell’agevolazione in commento, atteso che risulta agevolabile, con il credito d’imposta ZLS, esclusivamente l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie (cfr. l’articolo 3, comma 1, del D.M. 30 agosto 2024).
Inoltre, in merito all’equiparazione dei mezzi marittimi a specifiche strutture produttive e alla loro effettiva localizzazione nel perimetro della ZLS, occorre riferirsi alla disciplina agevolativa vigente. Nello specifico, l’articolo 3, comma 1, del D.M. 30 agosto 2024 stabilisce che sono ammissibili gli investimenti rientranti in un “progetto di investimento iniziale” (secondo le definizioni del Regolamento UE n. 651/2014, art. 2, punti 49, 50 e 51): tali investimenti devono riguardare l’acquisto — anche tramite leasing — di macchinari, impianti e attrezzature varie, purché nuovi e destinati a strutture produttive (esistenti o di nuovo impianto) situate nella ZLS.
Sono parimenti agevolabili l’acquisto di terreni e gli interventi su immobili strumentali (acquisizione, realizzazione o ampliamento), a condizione che siano concretamente impiegati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Per quanto concerne la definizione di “struttura produttiva”, si rimanda alle precisazioni già fornite con la circolare n. 34/E del 2016 in materia di credito d’imposta per il Mezzogiorno.
Tuttavia, poiché l’identificazione di tale struttura e la verifica della sua ubicazione territoriale costituiscono accertamenti di fatto, essi non possono essere oggetto di valutazione in sede di interpello.
Pertanto, l’istanza deve ritenersi inammissibile ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 156/2015.
Ne consegue che l’interpello non può produrre gli effetti legali tipici previsti dall’articolo 11, comma 5, della Legge n. 212/2000.
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3) Sintesi finale
A seguito dell’analisi sopra riportata, si determina quanto segue:
- inammissibilità dell’istanza: poiché l’identificazione della struttura produttiva e la sua localizzazione territoriale costituiscono “questioni di fatto”, l’Amministrazione non può esprimersi nel merito tramite interpello.
- assenza di effetti tipici: ai sensi dell’art. 11, comma 5, della Legge n. 212/2000, la risposta non produce le tutele legali (legittimo affidamento) normalmente previste per gli interpelli ammissibili.
- esclusione oggettiva: indipendentemente dalla localizzazione, l’attività di “ammodernamento” è esclusa dal perimetro del credito d’imposta ZLS, che privilegia esclusivamente l’acquisizione di beni nuovi e investimenti iniziali.
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