Le attività istituzionali si dividono in attività nelle quali è insita la solidarietà sociale e attività per le quali la solidarietà sociale è da correlare ai beneficiari.
- Gli enti che svolgono attività per le quali le finalità di solidarietà sociale si considerano insite, sono Onlus a prescindere dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei destinatari, in quanto in esse è insito il fine solidaristico; si pensi, infatti, all’assistenza sociale e socio-sanitaria o alla beneficenza dove la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale per l’attività stessa.
- Gli enti che svolgono attività per le quali le finalità di solidarietà sociale sono da correlare alle condizioni di svantaggio dei destinatari, si considerano Onlus solo se operano esclusivamente nei confronti dei seguenti soggetti:
Pertanto le attività non devono essere a beneficio degli associati o di coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, a meno che non siano a loro volta svantaggiati. Oltre alle attività istituzionali vi possono essere anche attività connesse, in quanto derivanti da una operatività analoga o accessoria a quella istituzionale.
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