Dopo la scadenza la rettifica o l’integrazione è ammessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Dichiarazione integrativa”. Condizione per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate anche entro novanta giorni dal termine di scadenza.
Il sostituto d’imposta può integrare la dichiarazione:
- nell’ipotesi di ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre alla corresponsione degli interessi dovuti per legge;
- per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d’imposta e fatta salva l’applicazione delle sanzioni entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione,
- per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione.
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