In caso di tardivo o mancato pagamento del diritto annuale, è prevista una sanzione amministrativa compresa tra il 10% e il 100% dell’importo del tributo.
Il contribuente che non ha provveduto al pagamento del diritto annuale nei termini fissati dalla legge, ha la possibilità di sanare spontaneamente la violazione commessa attraverso l’istituto del Ravvedimento Operoso, secondo le seguenti modalità:
• entro 30 giorni dalla scadenza del termine, deve essere versato:
- l’importo del diritto annuale dovuto e non versato;
- gli interessi legali maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- la sanzione pari a 1/10 della sanzione minima del 30%.
• entro un anno dalla scadenza del termine, deve essere versato:
- l’importo del diritto annuale dovuto e non versato;
- gli interessi legali maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- la sanzione pari a 1/8 della sanzione minima del 30%.
Le sanzioni ridotto a 1/10 e a 1/8 sono variate a partire dal 1 febbraio 2011. Prima erano rispettivamente 1/12 e 1/10.
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