• con l’invio all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione, con la quale si fa presente l’errore e il codice tributo/regione corretto;
• con la compilazione, nel quadro ST, del codice tributo/regione esatto.
Il sostituto d’imposta non è sottoposto a sanzioni in quanto trattasi di errore meramente formale, secondo l’art. 10, comma 3, della L. n. 212/2000, c.d. Statuto dei diritti del contribuente.
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