Con la Risoluzione n. 214/E del 22 maggio 2008, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la deducibilità limitata prescinde dalla circostanza dell’effettiva destinazione del bene per finalità strettamente connesse con l’esercizio d’impresa.
Di conseguenza, il contribuente, non può fornire prova contraria che il bene è destinato esclusivamente allo svolgimento dell’attività d’impresa.
Ai fini Iva, invece, gli apparecchi di telefonia fissa, continuano ad essere completamente detraibili.
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