- per la generalità dei soggetti, ai sensi dell’art. 16, comma 1, si applica l’aliquota del 3,9%;
- per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi (art. 10 del d.P.R. n. 601/1973), in forza del rinvio all’art. 45, comma 1, del decreto Irap, fatto dal medesimo art. 16, comma 1, l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9%;
- per le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera e-bis) del decreto Irap, relativamente al valore prodotto nell’esercizio di attività non commerciali, come stabilito dal comma 2 dell’art. 16, si applica l’aliquota dell’8,5%.
In realtà, onde evitare taluni effetti distorsivi prodotti dalla riparametrazione dello 0,9176% dettata dall’art. 1, comma 266, della legge n. 244/2007, il range di variazione non è pari al suddetto punto percentuale, bensì allo 0,92%.
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