- la controversia deve avere ad oggetto rapporti di natura tributaria, ossia deve rientrare nella nozione di “lite fiscale” ed avere ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate
- l’Agenzia delle entrate deve essere legittimata passivamente a stare in giudizio.
Non sono quindi definibili le liti che vedono come parti legittimate passive altre Amministrazioni pubbliche come Regioni, Enti Locali ecc...
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