La circolare 48/2011 ha chiarito che possono essere definite le controversie interessate da sentenza già emessa alla data in cui si intende chiedere la definizione purché i relativi termini di impugnazione – anche per effetto di sospensione – alla data del 6 luglio 2011 non siano scaduti.
Tenere presente che relativamente alle liti definibili i termini per la proposizione di ricorsi sono sospesi fino al 30 giugno 2012. Di conseguenza, la sospensione dei termini impedisce fino al 30 giugno 2012 il passaggio in giudicato delle decisioni i cui termini di impugnativa erano ancora pendenti al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011.
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