×
HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

RISCATTO LAUREA QUANDO SCADONO I TERMINI PER IL RICORSO?

Riscatto laurea quando scadono i termini per il ricorso?

La Cassazione chiarisce i termini per agire contro il rigetto INPS sul riscatto degli anni di studio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con l’ordinanza n. 7834 del 31 marzo 2026, la Corte di Cassazione interviene sulla  corretta individuazione dei termini per proporre azione giudiziaria in caso di rigetto della domanda di riscatto degli anni di laurea. La questione riguarda l’applicabilità o meno del termine decadenziale, fissato in tre anni,  previsto per le controversie in materia pensionistica, con rilevanti implicazioni operative nella gestione dei contenziosi con l’INPS.

Nel caso  assume un ruolo centrale la distinzione tra prestazioni pensionistiche in senso stretto e istituti che incidono solo indirettamente sulla futura pensione come appunto il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione . 

Sulla disciplina del riscatto  leggi Riscatto laurea regole ed esempi

Per una panoramica completa e approfondita vedi l'eBook Pensioni 2026 del prof. L. Pelliccia aggiornato con le novità della legge di bilancio 2026. 

Ti potrebbero interessare anche :

1) Il caso: rigetto della domanda per decadenza dei termini

La controversia trae origine da una domanda amministrativa di riscatto degli anni di laurea presentata dal lavoratore e successivamente rigettata dall’ente previdenziale. 

In primo grado, il giudice aveva accolto la domanda, ritenendo che il termine di decadenza per proporre azione giudiziaria decorresse dalla effettiva conoscenza del provvedimento negativo, in quanto non comunicato tempestivamente all’interessato.

Diversamente, la Corte d’Appello aveva riformato la decisione, accogliendo l’eccezione di decadenza sollevata dall’INPS e ritenendo applicabile il termine previsto per le controversie in materia pensionistica. Secondo i giudici di secondo grado, il termine doveva essere calcolato dalla scadenza del procedimento amministrativo, con conseguente tardività dell’azione giudiziaria.

Il lavoratore ha quindi proposto ricorso in Cassazione, contestando sia la possibilità di sollevare l’eccezione di decadenza in appello sia, soprattutto, l’applicabilità della disciplina decadenziale al riscatto degli anni di laurea. In particolare, è stata dedotta la violazione dell’art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, che disciplina i termini per proporre azione giudiziaria in materia di prestazioni previdenziali.



Per una panoramica completa e approfondita vedi l'eBook Pensioni 2026 del prof. L. Pelliccia aggiornato con le novità della legge di bilancio 2026. 

Ti potrebbero interessare:

2) Il parere della Cassazione : termini di decadenza piu ampi per il riscatto

La suprema corte  ha accolto i motivi di ricorso relativi alla questione della decadenza, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello per un nuovo esame nel merito.

Il punto centrale della decisione riguarda la natura giuridica del riscatto degli anni di laurea. Secondo i giudici di legittimità, tale istituto non rientra tra le prestazioni pensionistiche in senso stretto, ma costituisce un meccanismo volto alla copertura assicurativa di periodi non lavorati, mediante il versamento di una somma calcolata secondo criteri attuariali. Si tratta, quindi, di un rapporto distinto e preliminare rispetto a quello previdenziale vero e proprio.

Da questa qualificazione deriva una conseguenza fondamentale: il termine di decadenza previsto per le controversie pensionistiche non è applicabile alle domande di riscatto. La norma richiamata, infatti, riguarda esclusivamente le controversie dirette al riconoscimento di prestazioni pensionistiche o di benefici immediatamente incidenti sul trattamento pensionistico, e non può essere estesa a istituti che operano in una fase antecedente.

La Corte richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui il riscatto degli anni di studio ha la funzione di integrare la posizione contributiva del lavoratore, ma non dà luogo direttamente a una prestazione pensionistica. Pertanto, non si giustifica l’applicazione di un termine decadenziale così stringente come quello previsto per le prestazioni pensionistiche.


Tag: PENSIONI 2026 PENSIONI 2026 LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 04/05/2026 Pensioni vittime del dovere: esenzione IRPEF estesa dal 2026

INPS chiarisce applicazione dei benefici fiscali su tutti i trattamenti pensionistici con la circolare 51 del 30.4.2026

Pensioni vittime del dovere: esenzione IRPEF estesa dal 2026

INPS chiarisce applicazione dei benefici fiscali su tutti i trattamenti pensionistici con la circolare 51 del 30.4.2026

Rapporto parità 2026: proroga al 15 maggio -  Modello e istruzioni

Nuova scadenza 15 maggio 2026 per l' invio del rapporto biennale sulla parità di genere, Modello , istruzioni e agevolazioni collegate.

Verifiche attrezzature: elenco abilitati  al 23 aprile  2026

Pubblicato il 71° elenco dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro con Decreto Direttoriale 51 2026

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2026 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.