Con l’ordinanza n. 7834 del 31 marzo 2026, la Corte di Cassazione interviene sulla corretta individuazione dei termini per proporre azione giudiziaria in caso di rigetto della domanda di riscatto degli anni di laurea. La questione riguarda l’applicabilità o meno del termine decadenziale, fissato in tre anni, previsto per le controversie in materia pensionistica, con rilevanti implicazioni operative nella gestione dei contenziosi con l’INPS.
Nel caso assume un ruolo centrale la distinzione tra prestazioni pensionistiche in senso stretto e istituti che incidono solo indirettamente sulla futura pensione come appunto il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione .
Sulla disciplina del riscatto leggi Riscatto laurea regole ed esempi
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1) Il caso: rigetto della domanda per decadenza dei termini
La controversia trae origine da una domanda amministrativa di riscatto degli anni di laurea presentata dal lavoratore e successivamente rigettata dall’ente previdenziale.
In primo grado, il giudice aveva accolto la domanda, ritenendo che il termine di decadenza per proporre azione giudiziaria decorresse dalla effettiva conoscenza del provvedimento negativo, in quanto non comunicato tempestivamente all’interessato.
Diversamente, la Corte d’Appello aveva riformato la decisione, accogliendo l’eccezione di decadenza sollevata dall’INPS e ritenendo applicabile il termine previsto per le controversie in materia pensionistica. Secondo i giudici di secondo grado, il termine doveva essere calcolato dalla scadenza del procedimento amministrativo, con conseguente tardività dell’azione giudiziaria.
Il lavoratore ha quindi proposto ricorso in Cassazione, contestando sia la possibilità di sollevare l’eccezione di decadenza in appello sia, soprattutto, l’applicabilità della disciplina decadenziale al riscatto degli anni di laurea. In particolare, è stata dedotta la violazione dell’art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, che disciplina i termini per proporre azione giudiziaria in materia di prestazioni previdenziali.
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2) Il parere della Cassazione : termini di decadenza piu ampi per il riscatto
La suprema corte ha accolto i motivi di ricorso relativi alla questione della decadenza, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello per un nuovo esame nel merito.
Il punto centrale della decisione riguarda la natura giuridica del riscatto degli anni di laurea. Secondo i giudici di legittimità, tale istituto non rientra tra le prestazioni pensionistiche in senso stretto, ma costituisce un meccanismo volto alla copertura assicurativa di periodi non lavorati, mediante il versamento di una somma calcolata secondo criteri attuariali. Si tratta, quindi, di un rapporto distinto e preliminare rispetto a quello previdenziale vero e proprio.
Da questa qualificazione deriva una conseguenza fondamentale: il termine di decadenza previsto per le controversie pensionistiche non è applicabile alle domande di riscatto. La norma richiamata, infatti, riguarda esclusivamente le controversie dirette al riconoscimento di prestazioni pensionistiche o di benefici immediatamente incidenti sul trattamento pensionistico, e non può essere estesa a istituti che operano in una fase antecedente.
La Corte richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui il riscatto degli anni di studio ha la funzione di integrare la posizione contributiva del lavoratore, ma non dà luogo direttamente a una prestazione pensionistica. Pertanto, non si giustifica l’applicazione di un termine decadenziale così stringente come quello previsto per le prestazioni pensionistiche.
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