I contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita sono ammessi al regime fiscale delle attività marginali prendendo in considerazione i ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente.
La disposizione in argomento si applica anche agli studi di settore per i quali i limiti erano stati fissati in precedenti provvedimenti nei quali, invece, era stato stabilito che i soggetti "multipunto" e "multiattività" fossero ammessi al regime agevolato a condizione che l'ammontare dei ricavi o compensi non fosse superiore a 25.823 euro, e che le singole attività avessero dato luogo a ricavi o compensi di ammontare non superiore ai limiti di volta in volta approvati.
La modifica apportata semplifica gli adempimenti dei contribuenti marginali evitando loro le complessità e i costi necessari per gestire gli obblighi di annotazione separata. (Circ. 58 del 27/06/2002)
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