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CONTRATTI A TERMINE E SOMMINISTRAZIONE: NOVITÀ 2025 DAL COLLEGATO LAVORO

Contratti a termine e somministrazione: novità 2025 dal Collegato lavoro

Numerose modifiche alla disciplina dei contratti a tempo determinato e per la somministrazione di lavoro.

Ascolta la versione audio dell'articolo

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28.12.2024 la Legge del 13.12.2024 n. 203 ovvero il cosiddetto Collegato Lavoro, già presentato dal ministro Calderone alle Camere nel 2023  con numerose disposizioni in materia di lavoro.

Ci sono molte novità riguardanti i contratti a tempo  determinato  e la somministrazione di lavoro.

Vediamo  in dettaglio. 

1) Contratto a tempo determinato 2025: limiti periodo di prova

Il periodo di prova nei contratti a termine  è soggetto dal 12 gennaio ai seguenti limiti 

  1. - nei contratti di lavoro fino a 6 mesi: da un minimo 2 a un massimo 15 giorni di prova,
  2. - nei  contratti di lavoro oltre i  6 mesi e  fino a  12 mesi: il periodo di prova non può   superare i  30 giorni,
  3. - nei rapporti  superiori  a 12 mesi: si  puo applicare la durata del periodo di prova prevista dai contratti collettivi   per i contratti a tempo indeterminato.

Sono comunque fatte salve eventuali  disposizioni più favorevoli  previste dalla contrattazione collettiva.

2) Contratto a tempo determinato: ampliate attività stagionali esenti da stop and go

Si  amplia la disciplina riguardante l'intervallo tra contratti a termine (cd stop and go)  applicabile alle attività stagionali  (come indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525) ,  anche ai contratti a termine  per  attività lavorative organizzate per fare  fronte a 

  • intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, 
  • a esigenze tecnico-produttive o 
  • collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa,

 secondo quanto  previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge,

 In sostanza  anche in questi casi    un lavoratore  può essere riassunto a  tempo determinato 

  1. entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero
  2. entro venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi,

 senza che  il secondo contratto si trasformi in  contratto a tempo indeterminato, in deroga alla normativa vigente per i contratti a tempo determinato.


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3) Modifiche al lavoro in somministrazione

L’articolo 10 del D.D.L. introduce una serie di modifiche alla disciplina sulla somministrazione di lavoro, contenuta nel Decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81). 

Nello specifico: 

  • Si sopprime la disciplina transitoria  più volte prorogata e attualmente valida fino al 30 giugno 2025 ,  per cui la durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzare può superare il limite di 24 mesi (anche non continuativi) a condizione che il contratto di lavoro tra agenzia e lavoratore sia stato originariamente stipulato a tempo determinato  e che l’agenzia abbia successivamente comunicato all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra la stessa agenzia e il lavoratore
  • Si prevede  inoltre l’esclusione dai limiti quantitativi di somministrazione a tempo determinato di  lavoratori  (che già esclude i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività, da start-up innovative, per lo svolgimento di attività stagionali, per specifici spettacoli, per sostituzione lavoratori assenti, con lavoratori di età superiore a 50 anni  ecc.) dei  soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
  • È poi modificato l’art. 34, comma 2, specificando che le condizioni  riguardanti la durata massima del contratto di lavoro a termine senza causali – per cui i limiti di 12 mesi  “non operano in caso di impiego

di :

  1. soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di
  2. lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2  del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.


Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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