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DIMISSIONI CONCLUDENTI PER ASSENZE INGIUSTIFICATE: PRIME INDICAZIONI INL

Dimissioni concludenti per assenze ingiustificate: prime indicazioni INL

Indicazioni operative e modello di comunicazione per la risoluzione del rapporto per assenze oltre 15 gg. . Serve la convalida dell'ispettorato

Ascolta la versione audio dell'articolo

La nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 22 gennaio 2025, fornisce le prime indicazioni operative  sulle disposizioni introdotte dall'art. 19 della L. n. 203/2024,(Collegato Lavoro) in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro  causata da assenze ingiustificate del lavoratore.  

Sugli altri aspetti  della legge era stata già pubblicata la nota INL 9740 del 30 dicembre 2024

In particolare l'ispettorato chiarisce le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro, con il modello da utilizzare  e le verifiche previste degli ispettorati territoriali per la convalida. 

Vediamo i punti salienti del documento.

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1) Dimissioni per fatti concludenti (assenze ingiustificate) la nuova norma

L’art. 19 della L. n. 203/2024 aggiunge un comma 7-bis all'art. 26 del D.Lgs. 151/2015 per cui:

In caso di assenza ingiustificata del lavoratore  che si sia protratta:

  1.  oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di indicazioni contrattuali, 
  2. superiore a 15 giorni, il datore di lavoro deve comunicarlo alla sede territoriale dell’INL,

Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, senza applicazione della disciplina ordinaria, salvo  nel caso in cui  il lavoratore dimostri un’impossibilità di comunicare i motivi della sua assenza per forza maggiore o per causa imputabile al datore di lavoro.

2) Dimissioni per fatti concludenti: comunicazione del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve inviare la comunicazione solo se intende avvalersi dell’assenza ingiustificata per risolvere il rapporto di lavoro.

La comunicazione deve:

  • Essere inviata preferibilmente tramite PEC all’indirizzo dell’Ispettorato competente.
  • Includere  i  dati del lavoratore in possesso del datore di lavoro , come recapiti anagrafici, telefonici ed email.

La nota  fa riferimento a un modello standard  di comunicazione  fornito  per uniformare il processo.

3) Dimissioni concludenti: verifiche da parte dell’Ispettorato

L’Ispettorato deve verificare la veridicità della comunicazione, contattando il lavoratore, il personale del datore di lavoro o altre persone coinvolte.

Le verifiche devono concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

La risoluzione del rapporto è considerata effettiva se:

  • L’Ispettorato non rileva elementi contrari.
  • Il lavoratore non dimostra un’impossibilità oggettiva a comunicare la propria assenza oppure  di aver comunicato regolarmente i motivi .

4) Dimissioni concludenti: Effetti della risoluzione e oneri probatori

Risoluzione automatica: Il rapporto di lavoro si risolve una volta decorso il termine contrattuale o legislativo e inviata la comunicazione all’INL.

Si ricorda che in caso di convalida delle dimissioni il lavoratore non ha diritto  all'indennità di mancato preavviso da parte del datore di lavoro e all'indennità di disoccupazione Naspi.

Se il lavoratore fornisce la prova  che l'assenza non era ingiustificata  l’INL può dichiarare inefficace la risoluzione, ripristinando il rapporto di lavoro.

Se l’assenza è stata ingiustificata ma con cause riconducibili a una “giusta causa” (es. mancato pagamento dello stipendio), questa potrà costituire una base per dimissioni per giusta causa, con relativi diritti per il lavoratore.

L’INL informerà il lavoratore sui diritti derivanti, anche se il rapporto è stato risolto.

L’Ispettorato si riserva di fornire ulteriori chiarimenti e indicazioni operative sulle varie casistiche  che saranno oggetto di monitoraggio  anche per eventuali adeguamenti futuri.

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