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INFORTUNI LAVORO DOMESTICO: RICORSI ALLE SEDI INAIL

Infortuni lavoro domestico: ricorsi alle sedi INAIL

Le modifiche in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici, in seguito alle disposizioni della legge di bilancio 2025_ circolare INAIL 5 DEL 30.1.2025

La Circolare Inail n. 5 del 30 gennaio 2025 chiarisce le rilevanti  modifiche  in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici, in seguito alle disposizioni della legge 13 dicembre 2024, n. 203. L'obiettivo principale è semplificare e armonizzare la disciplina dei ricorsi contro i provvedimenti dell'INAIL relativi alle domande di prestazione per infortuni domestici. 

Con questa modifica, i ricorsi saranno gestiti direttamente dalla sede INAIL che ha emesso il provvedimento impugnato, conformemente agli articoli 104 e seguenti del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.

Il Comitato amministratore del Fondo rimane competente per i ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, fissata al 12 gennaio 2025.

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1) Le nuove modalità di ricorsi all'INAIL

Le nuove disposizioni stabiliscono che i ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento, seguendo le modalità ordinarie delle opposizioni amministrative. Gli interessati possono presentare ricorso direttamente o tramite delegato presso la sede INAIL competente, utilizzando posta elettronica, fax o raccomandata.

 La trattazione dei ricorsi segue le stesse regole previste per le opposizioni generali, e nel caso di questioni medico-legali si applicano le disposizioni vigenti in materia di collegiali mediche. 

La sede INAIL ha l'obbligo di pronunciarsi entro 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza di decisione, l’interessato può rivolgersi all’autorità giudiziaria

. Il ricorso giurisdizionale può essere presentato anche quando la decisione dell’INAIL non sia ritenuta soddisfacente, entro tre anni dalla ricezione del provvedimento.

2) Ricorsi INAIL lavoro domestico: termini prescrizione

La legge n. 203/2024 ha inoltre abrogato alcune disposizioni precedenti, come l'articolo 10, terzo comma, lettera c), della legge 3 dicembre 1999, n. 493, e l’articolo 19, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 15 settembre 2000.

 Tuttavia, queste disposizioni continueranno ad applicarsi ai ricorsi pendenti prima del 12 gennaio 2025. Inoltre, è stata ridotta da 120 a 60 giorni la tempistica per la definizione dei ricorsi, modificando di conseguenza il periodo di sospensione della prescrizione, ora pari a 270 giorni. La circolare conclude ribadendo che tutti i ricorsi presentati dal 12 gennaio 2025 devono essere trattati e risolti dalla sede INAIL competente, garantendo un processo più snello e uniforme.

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Fonte immagine: Foto di Mohamed Hassan da Pixabay
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