HOME

/

LAVORO

/

LAVORO DIPENDENTE

/

DISTACCHI DI PERSONALE E IVA: L'ADE SCIOGLIE I DUBBI

Distacchi di personale e IVA: l'Ade scioglie i dubbi

La Riforma Fiscale ha introdotto novità sui distacchi dipersonale vediamo un chiarimento ADE con risposta a interpello

Con Risposta a interpello n 38 del 18 febbraio le Entrate hanno fornito chiarimenti sui distacchi di personale ai fini IVA.

In dettaglio, le Entrate ribadiscono il concetto delle novità in vigore dal 1° gennaio precisando che sono imponibili ai fini Iva i rimborsi erogati da un ente a una società per il distacco di dipendenti presso l’ente. La rilevanza fiscale è determinata dal nesso diretto tra la disponibilità al prestito del personale e il corrispettivo ricevuto, anche se quest’ultimo equivale ai costi sostenuti per i dipendenti.

Leggi anche: Distacco di personale con l’IVA dal 1.1.2025        

1) Distacchi di pesonale e IVA: l'ade scioglie i dubbi

Il caso di specie riguarda, una società in house Alpha S.p.A. costituita conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e integralmente partecipata.
L'Istante presta, in favore dei propri soci, servizi di progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informatici e telematici.

L'Azienda Beta è un ente strumentale dotato di autonomia imprenditoriale e di personalità giuridica di diritto pubblico, preposto alla gestione coordinata delle attività sanitarie e sociosanitarie per l'intero territorio.
L'Azienda Beta, su mandato del soggetto attuatore, è impegnata a realizzare progetti per lo sviluppo dei servizi digitali finanziati con fondi P.N.R.R. e, a tal fine, necessita di potenziare temporaneamente il proprio settore tecnicoamministrativo mediante l'inserimento di nuove risorse professionali.

Beta ha richiesto ad Alpha la disponibilità a distaccare temporaneamente alcuni dipendenti, in possesso delle necessarie competenze professionali.
L'Istante ha acconsentito alla richiesta individuando i lavoratori in possesso delle necessarie competenze.
A tal fine, Alpha e Beta intendono prevedere nell'accordo di distacco il solo rimborso, da parte della distaccataria alla distaccante, del costo complessivo sostenuto da quest'ultima per ogni singolo lavoratore distaccato, inclusi tutti gli oneri contributivi e assicurativi ripresi analiticamente a piè di lista dai cedolini stipendiali dei lavoratori
interessati.
La Società chiede chiarimenti in ordine al trattamento ai fini IVA del distacco di personale tra Alpha e Beta, al fine di accertare se, in caso di mero rimborso dal distaccatario dei soli costi effettivi sostenuti dal distaccante per ciascun lavoratore distaccato, tale rimborso sia da considerarsi fuori campo IVA oppure imponibile con applicazione dell'aliquota ordinaria.

L’Agenzia conferma invece l’assoggettamento a Iva dei distacchi e si ricorda:

  • la norma originaria (articolo 8, comma 354, della legge 67/1988) che normava l’irrilevanza nel caso di rimborso del solo costo, 
  • la Sentenza della Corte UE n 94/19, che ha stabilito che non possa essere esclusa a priori l’irrilevanza ai fini Iva del distacco del personale.

Tutto ciò ha determinato che con l'articolo 16-ter del Dl n 131/2024, si sia abrogata la norma su citata, e dal 1° gennaio 2025, i distacchi e i prestiti stipulati sono assoggettati al tributo.

Sono fatti salvi i comportamenti pregressi dei contribuenti sulla base di sentenza comunitaria o o norma previgente per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.

Le Entrate concludono che i servizi di distacco erogati da Alfa del caso di specie, in base ad accordi stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 assumono rilevanza ai fini Iva.

Fonte immagine: Foto di Steve Buissinne da Pixabay

Allegato

Risposta AdE 38 del 18.02.2025 - Interpello
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 07/05/2025 Assenze ingiustificate: nuovo modello INL per la risoluzione del rapporto

disponibile il modello aggiornato di comunicazione previsto dall’art. 19 della Legge 203/2024 utilizzabile dai datori di lavoro nei casi di prolungata assenza non giustificata

Assenze ingiustificate: nuovo modello INL per la risoluzione del rapporto

disponibile il modello aggiornato di comunicazione previsto dall’art. 19 della Legge 203/2024 utilizzabile dai datori di lavoro nei casi di prolungata assenza non giustificata

Tfr colf e badanti:  solo anticipo annuale, vietata la mensilizzazione

L’INL vieta il pagamento mensile in busta paga. Esperti e associazione dei datori di lavoro domestico ritengono che la normativa consenta margini di flessibilità.

Stranieri stagionali: ok ad altro lavoro in attesa del permesso

I lavoratori stagionali possono iniziare attività non stagionale mentre attendono la conversione del permesso, chiarisce il Ministero del Lavoro nella circolare 10 del 5.5.2025

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.