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CONTRATTI DI LAVORO SEMPRE ESENTI DA IMPOSTA DI BOLLO

Contratti di Lavoro sempre esenti da imposta di bollo

L'Agenzia riconferma l'esenzione dall'imposta di bollo per tutti i contratti di lavoro e d'impiego in qualsiasi forma redatti. Interpello 40 2025

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la Risposta n. 40/2025, che affronta un tema di rilevante interesse per gli enti pubblici e i professionisti legali: l'esenzione dall'imposta di bollo per  tutti i contratti di lavoro e d'impiego. 

L'agenzia  chiarisce  in particolare una questione riguardante  i Comuni e gli enti locali che si avvalgono di servizi legali esterni. 

L'interpello presentato da un Comune italiano ha sollevato il dubbio sull'applicabilità dell'imposta di bollo ai disciplinari sottoscritti con professionisti esterni per la difesa in giudizio. La risposta dell'Agenzia delle Entrate, oltre a rispondere sul caso specifico,  fornisce un'interpretazione dettagliata della normativa vigente,

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1) Esenzione dal bollo per i contratti di lavoro : La normativa di riferimento

L’imposta di bollo è regolata dal D.P.R. 642/1972, il quale stabilisce che determinati atti e documenti sono soggetti a tale imposta. Tuttavia, lo stesso decreto prevede una serie di esenzioni per specifiche categorie di contratti e documenti, tra cui quelli di lavoro e d’impiego.

L’articolo 1 del D.P.R. 642/1972 sancisce che "sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa", mentre l’Allegato B elenca i documenti esenti. Tra questi, l’articolo 25 della Tabella prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per "i contratti di lavoro e d’impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti".

Per comprendere se l’esenzione si applichi al disciplinare sottoscritto dal Comune, occorreva dunque stabilire se esso possa essere qualificato come contratto di lavoro o rientrasse in una categoria contrattuale differente.

2) Contratti di lavoro: tipologie secondo il Consiglio di Stato

L’Agenzia delle Entrate, nell’analizzare il caso, ha fatto riferimento alla natura giuridica del contratto stipulato tra il Comune e il professionista esterno. Per questo ha richiamato un parere del Consiglio di Stato (3 agosto 2018, n. 2017), il quale ha precisato che gli incarichi professionali possono essere ricondotti a due tipologie contrattuali principali:

  1. Contratto d’opera intellettuale: si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, senza una struttura imprenditoriale. Questo tipo di contratto si basa sull’elemento dell’intuitus personae, ossia sulle  specifiche competenze e capacità personali del professionista incaricato.
  2. Appalto di servizi: presuppone un’organizzazione di mezzi e risorse per l’esecuzione della prestazione, con un’eventuale struttura imprenditoriale alle spalle del professionista incaricato.

Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il contratto tra il Comune e l’avvocato esterno rientri nella categoria del contratto d’opera intellettuale, in quanto il legale svolge l’incarico sulla base di competenze personali e senza un’organizzazione imprenditoriale strutturata.

In virtù di questa qualificazione, il contratto rientra nella categoria dei "contratti di lavoro e d’impiego" ai sensi dell’articolo 25 della Tabella, Allegato B, del D.P.R. 642/1972. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il disciplinare sottoscritto dal Comune è esente dall’imposta di bollo.

3) Ulteriori Considerazioni sulla Qualificazione del Contratto

Un altro elemento rilevante sollevato dall’Agenzia è che, anche nel caso in cui il contratto fosse stato qualificato come appalto di servizi, l’esenzione dall’imposta di bollo non sarebbe comunque venuta meno.

 Infatti, la normativa in materia di contratti pubblici prevede specifiche disposizioni per l’affidamento di servizi legali, escludendoli dall’applicazione di determinate norme sugli appalti. Di conseguenza, il regime fiscale resterebbe invariato e l’imposta di bollo non sarebbe comunque dovuta.

L’Agenzia ha inoltre richiamato la risoluzione n. 157/E del 21 luglio 2003, la quale ha chiarito che anche i contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi professionali sono esenti dall’imposta di bollo. Questo ulteriore richiamo conferma che l’interpretazione dell’articolo 25 della Tabella, Allegato B, è ampia e include una varietà di contratti professionali.

Il caso analizzato conferma che l’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’articolo 25 della Tabella, Allegato B, del D.P.R. 642/1972 si applica ai disciplinari di incarico stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i professionisti esterni, quando questi ultimi operano in regime di contratto d’opera intellettuale. 

Tale interpretazione trova supporto nella normativa vigente e nei precedenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

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