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RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE LAVORI: NUOVE PRECISAZIONI DALLA CASSAZIONE

Responsabilità del direttore lavori: nuove precisazioni dalla Cassazione

La responsabilità penale del direttore lavori non emerge dall'incarico formale ma dai fatti di causa: sentenza n. 5003/2025 della Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale

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Nella  sentenza n. 5003/2025 della Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penal si ribadisce  ancora una volta che i tecnici coinvolti nella direzione e sicurezza dei lavori non possono sottrarsi alle responsabilità, anche se formalmente i loro ruoli sembrano limitati. Il caso di specie riguardava un infortunio mortale  in edilizia con due vittime.

Vediamo i dettagli della vicenda e la decisione della Suprema Corte .

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1) Responsabilità direttore lavori in edilizia: il caso

La sentenza riguarda il ricorso presentato da A.A. contro la decisione della Corte d’Appello di Roma, che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.) per la morte di due operai, D.D. e B.B. L’incidente è avvenuto il 2 aprile 2009 durante lavori di ristrutturazione alla cappella cimiteriale di un piccolo Comune.

 I due operai, mentre lavoravano su un'impalcatura, furono travolti dal crollo di un muro della chiesa, rimanendo uccisi.

La causa principale del crollo fu la mancata predisposizione di misure di sicurezza adeguate, in particolare il mancato puntellamento della struttura, che era già in precarie condizioni statiche.

Il Comune aveva affidato i lavori a una ditta appaltatrice e aveva incaricato due architetti:

  • E.E., come progettista e coordinatore della sicurezza;
  • A.A., come direttore operativo dei lavori.

2) Decisione della Corte d’Appello e motivazioni del ricorso

Il tribunale aveva statuito la colpa degli imputati  ma la Corte d’Appello di Roma, nel 2023, aveva ridotto la pena per A.A. a due anni di reclusione (con sospensione condizionale e non menzione), pur confermando la sua responsabilità.

Nel ricorso per Cassazione, la difesa di A.A. ha sostenuto  i seguenti punti :

  • Errata qualificazione giuridica del suo ruolo: secondo la difesa, A.A. era solo direttore operativo e non aveva poteri di coordinamento o decisione sulla sicurezza, che spettavano all’architetto E.E. in particolare si affermava che il direttore operativo è un assistente del direttore dei lavori, con il quale il primo collabora al fine di verificare la regolarità e l'osservanza delle clausole contrattuali in relazione a singole parti di lavori; egli risponde direttamente al direttore dei lavori il quale rimane unico responsabile nei confronti della stazione appaltante. La richiamata convenzione, inoltre, espressamente prevedeva il conferimento dell' incarico di
    coordinatore per l'esecuzione dei lavori all'architetto E.E.
    Ed ancora, il piano di sicurezza e coordinamento veniva redatto esclusivamente da quest'ultimo,
    indicato quale coordinatore per la sicurezza in tutte le schede allegate allo stesso documento.
  • Vizio di motivazione: la Corte d’Appello avrebbe erroneamente attribuito responsabilità a A.A. basandosi su documenti che non distinguevano chiaramente i ruoli dei due architetti.
  • Prescrizione del reato: la difesa sosteneva che il reato fosse già prescritto, dato che non si sarebbe potuto applicare il raddoppio dei termini previsto per i casi di violazione della sicurezza sul lavoro.

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3) Responsabilità direttore lavori: la decisione della Cassazione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna di A.A., motivando la decisione nei seguenti termini:

  1. Conferma della responsabilità di A.A.: La Corte ha stabilito che, sebbene A.A. fosse formalmente direttore operativo, nei fatti svolgeva anche un ruolo attivo nella direzione dei lavori e nella sicurezza del cantiere, assumendo così una posizione di garanzia. La convenzione tra Comune e architetti non faceva una netta distinzione tra i due ruoli. A.A. aveva firmato i documenti di progetto e i piani di sicurezza. Era stato presente nel cantiere e non aveva preso misure per prevenire il crollo. Nello specifico la sentenza afferrma che non hanno valore "le censure proposte dal ricorrente, circoscritte essenzialmente al dato formale ricavato dalla convenzione di incarico del 22 gennaio 2008, in cui i ruoli erano stati differenziati, " e non inficiano " la logica argomentazione contenuta in sentenza che ha valorizzato l'effettiva assunzione in fatto, culminata con l'adozione degli atti di competenza del coordinatore e del direttore dei lavori.
    La motivazione è in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia - che può essere generata da investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante - deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere - dovere di protezione e di gestione della specifica fonte di pericolo (Sez. 4, n. 38624 del 19/06/2019, B., Rv. 277190) Riguardo al ruolo assunto dal direttore lavori la  Corte distrettuale  ha giustamente giudicato " attingendo agli elementi fattuali emersi nel processo,"
  2. Obblighi di vigilanza e prevenzione: La Cassazione ha evidenziato che il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza hanno una responsabilità attiva nella prevenzione degli incidenti.  A.A. avrebbe potuto e  dovuto accorgersi della pericolosità della struttura e ordinare misure di sicurezza. L’assenza di puntellamenti e il mancato coordinamento dei lavori hanno direttamente contribuito alla morte degli operai.
  3. Non applicabilità della prescrizione: La Corte ha ritenuto valido il raddoppio dei termini di prescrizione per omicidio colposo in violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Pertanto, il reato non era ancora prescritto.

In conclusione il ricorso è  giudicato  inammissibile per cui si conferma la condanna a due anni di reclusione per A.,A con attribuzione delle  spese processuali e a una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.

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