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BONUS MOBILI: LA DETRAZIONE NEL 730/2026

Bonus mobili: la detrazione nel 730/2026

Le regole per indicare nel Modello 730/2026 le spese sostenute nel 2025 e agevolate con bonus mobili

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Dal prossimo 30 aprile si avvia ufficialmente la stagione dei dichiarativi con il Modello 730/2026.

Vediamo come vanno indicare le spese sostenute per l'acquisto di mobili ai fini della detrazione per quello che è ormai noto come bonus mobili.

1) 730/2026: la detrazione del bonus mobili

Le istruzioni al Modello 730/2026 evidenziano tra le novità che per l’anno 2025, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro.

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi nel modello 730 (o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. 

Attenzione al fatto che ad esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.
Si ha diritto al bonus mobili ed elettrodomestici anche quando il contribuente ha scelto, in alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura. Per tutte le regole del bonus mobili leggi anche Bonus mobili 2025-2026: regole in vigore e novità.

2) Detrazione per bonus mobili: dove indicarla nel 730/2026

Le spese sostenute per acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare all’immobile ristrutturato va indicata nel Quadro E del modello 730/2026

In particolare, occorre compilare il rigo E57 Spese arredo immobili ristrutturati.

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Per le spese sostenute dal 2022 si deve tener conto delle nuove etichette energetiche previste per gli elettrodomestici e, pertanto, la detrazione spetta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

  • manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all’alienazione o assegnazione dell’immobile.

Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.

Qualora l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.

La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici.

È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 5.000 euro.

La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. I limiti di spesa sono riferiti alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l’apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

È ammessa la detrazione anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.

Fonte immagine: Foto di Vincent Ciro da Pixabay
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