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FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO: ECCO L’ACCORDO STATO-REGIONI

Formazione dei datori di lavoro: ecco l’Accordo Stato-Regioni

Firmato il 17 aprile nella conferenza Stato, Regioni e Province autonome l'accordo per l'obbligo formativo dei datori di lavoro e preposti alla sicurezza. Tabella di sintesi

Dopo  quasi 3 anni dalla scadenza prevista, è stato sottoscritto  il 17 aprile 2025 nella Conferenza Stato regioni e province autonome l'accordo  per l'attuazione dell'obbligo formativo dei datori di lavoro sui temi della salute e sicurezza dei lavoratori  introdotto dal decreto-legge n. 146/2021 all’articolo 37 del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro).

 L’Accordo rappresenta un intervento sistematico  per la regolamentazione dei percorsi formativi, volto a garantire uniformità e qualità nell'erogazione della formazione obbligatoria,  ad oggi rimasta inattuata Lo alleghiamo in fondo all'articolo 

Il nuovo Accordo, che entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, definisce nel dettaglio la durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione e verifica dell’apprendimento dei percorsi formativi obbligatori, con particolare attenzione alle responsabilità dirette del datore di lavoro e alle figure della prevenzione (preposti, dirigenti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – RLS). 

Vediamo meglio i contenuti e una tabella sintetica degli obblighi  che entreranno a breve in vigore.

1) La norma sulla nuova formazione obbligatoria per i datori di lavoro

Come detto, il decreto "fisco lavoro " n. 146 2021, collegato alla legge di bilancio 2022 aveva introdotto  numerose modifiche  al testo unico sulla sicurezza sul lavoro, in particolare sulla formazione, apportate con l’articolo 13,   che prevede nuovi obblighi e un inasprimento delle sanzioni. 

L’INL, con circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, ha fornito indicazioni  sui nuovi  obblighi formativi che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti,  Per la piena attuazione si era in attesa dell'Accordo Stato Regioni  da  emanarsi entro il 30 giugno 2022.

La novità di maggiore impatto introdotta dall’Accordo riguarda l’introduzione di un obbligo formativo specifico in capo ai datori di lavoro. 

A decorrere dalla data di entrata in vigore dell’Accordo, i datori di lavoro dovranno infatti frequentare un corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro della durata minima di 16 ore.

 Tale obbligo  si attiva formalmente con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo del 17 aprile 2025.

Il percorso formativo per il datore di lavoro ha finalità chiare e precise: 

  1. fornire le conoscenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite dall’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008,
  2.  aumentare la consapevolezza delle responsabilità legate al proprio ruolo e promuovere un'efficace cultura della prevenzione.

 Secondo quanto stabilito dal punto 3, Parte II, dell’Allegato A dell’Accordo, la formazione dovrà coprire tematiche essenziali quali:

  • l’organizzazione della prevenzione aziendale, 
  • la valutazione dei rischi, 
  • la gestione delle emergenze e 
  • la vigilanza sull’attuazione delle misure di sicurezza.

2) Formazione sicurezza: Modulo specifico per i cantieri



Un’ulteriore previsione di rilievo è l’introduzione di un modulo formativo aggiuntivo, della durata minima di 6 ore, riservato ai datori di lavoro delle imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei e mobili. 

Questo modulo – denominato “Modulo Cantieri” – risponde alla necessità di garantire un’adeguata preparazione per la redazione dei piani di sicurezza e per la gestione dei rischi nei contesti ad alto indice di pericolosità, come appunto i cantieri edili. Il riferimento normativo in questo caso è l’articolo 97 del Testo Unico, che impone al datore di lavoro dell’impresa affidataria il possesso di una formazione specifica.

Il termine per la conclusione della formazione obbligatoria è fissato in 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo. Saranno considerati validi i corsi già erogati prima di tale data, purché conformi nei contenuti alle nuove disposizioni.


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3) Formazione del preposto e nuove responsabilità operative

L’Accordo del 17 aprile interviene anche sulla figura del preposto, in coerenza con le modifiche introdotte dal decreto-legge 146/2021, che ha rafforzato il ruolo di vigilanza e intervento di questa figura all’interno dell’organizzazione aziendale. 

In particolare, l’articolo 19, comma 1, lettere a) e f-bis), del D.Lgs. 81/2008 riconosce al preposto il potere di interrompere l’attività lavorativa di fronte a comportamenti non conformi da parte dei lavoratori o in presenza di carenze significative nei mezzi e nelle attrezzature.

Per rispondere a questi nuovi compiti, l’Accordo introduce un corso di formazione specifico della durata minima di 12 ore, articolato in tre moduli. Tale formazione è subordinata alla previa frequenza, da parte del preposto, dei corsi di formazione generale e specifica per i lavoratori.

Il nuovo percorso è mirato a consolidare le competenze del preposto in materia di sorveglianza, gestione delle non conformità, comunicazione efficace in ambito di sicurezza e capacità di gestione delle emergenze.

La valorizzazione del ruolo del preposto risponde all’esigenza di rafforzare i meccanismi di prevenzione a livello operativo, garantendo che vi siano figure adeguatamente formate e consapevoli all’interno dell’azienda, capaci di vigilare e intervenire in tempo utile in caso di anomalie o situazioni di rischio.

La frequenza ai corsi per preposti dovrà essere periodicamente aggiornata, secondo quanto previsto dall’Accordo.

4) Formazione sicurezza: tempi di attuazione e validità dei percorsi

In termini operativi, l’entrata in vigore dell’Accordo  sarà formalizzata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Da quel momento, scatterà un periodo di 24 mesi entro cui i soggetti obbligati (in primis i datori di lavoro) dovranno completare i percorsi formativi richiesti. Durante questo periodo, si prevede una fase di graduale adeguamento da parte degli enti formatori, delle imprese e dei consulenti del lavoro, che avranno il compito di pianificare e promuovere la formazione secondo le nuove modalità.

Il testo dell’Accordo specifica anche la validità dei corsi già svolti prima dell’entrata in vigore: essi saranno ritenuti validi se conformi ai requisiti contenutistici e strutturali definiti dall’Accordo stesso. Ciò rappresenta un importante elemento di flessibilità, volto a evitare inutili duplicazioni formative e a valorizzare percorsi , se già effettuati in linea con i nuovi criteri.

5) Formazione datori di lavoro e preposti tabella di sintesi

Soggetto CoinvoltoObbligo FormativoDurata MinimaNote Operative
Datore di LavoroCorso obbligatorio su salute e sicurezza16 oreDa completare entro 24 mesi dalla pubblicazione in G.U.
Datore di Lavoro (Impresa affidataria – cantieri)Modulo aggiuntivo “Cantieri”6 oreRiguarda redazione PSC e gestione cantieri temporanei
PrepostoCorso specifico sulla vigilanza e gestione dei rischi12 oreDopo la formazione generale e specifica lavoratori
Tutti i corsiVerifica finale di apprendimentoPrevistaTest scritto, colloquio o prova pratica
Fonte immagine: Foto di Yerson Retamal da Pixabay

Allegato

Accordo Conferenza Stato Regioni del 17.4.2025 formazione datori di lavoro
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