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DEDUCIBILITÀ FONDI SANITARI INTEGRATIVI 2025: PRECISAZIONI ADE

Deducibilità fondi sanitari integrativi 2025: precisazioni ADE

Le modifiche introdotte dal D.lgs. 192/2024 chiarite dalla Circolare 4/E 2025: principi di mutualità e solidarietà e ampliamento non imponibilità conributi sanitari

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La circolare  dell'agenzia delle Entrate n. 4 del 16 maggio 2025 fornisce istruzioni operative agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate sulle novità introdotte dal D.lgs. 192/2024 (decreto attuativo della legge delega fiscale) e dalla Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) sulla tassazione del lavoro dipendente 

Vediamo in particolare  i commenti alle novità in materia di  contributi sanitari  ovvero l' Art. 3 del D.lgs. 192/2024, che modifica:

  • l'Art. 10, comma 1, lett. e-ter del TUIR (deducibilità contributi sanitari integrativi)
  • l'Art. 51, comma 2, lett. a e f-quater del TUIR (non imponibilità dei contributi sanitari per non autosufficienza).

1) Deducibilità dei contributi ai fondi integrativi del SSN

L'Art. 10, comma 1, lett. e-ter, TUIR prevede che il contribuente può dedurre dal reddito complessivo IRPEF fino a 3.615,20 euro annui per contributi versati a fondi integrativi del SSN, se:

  • Il fondo è iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi (DM 31/03/2008);
  • Opera secondo principi di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

E' stato eliminato il riferimento ai "decreti ministeriali sugli ambiti di intervento", in favore di requisiti più oggettivi e verificabili (anagrafe e mutualità).

L'agenzia  ricorda che  la deduzione vale anche per contributi versati per:

  • Coniuge non separato,
  • Figli di qualsiasi età,
  • Ascendenti conviventi,

se fiscalmente a carico ( con reddito ≤ 2.840,51 €, o ≤ 4.000 € se figli ≤ 24 anni).

Inoltre  non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR,   versati in favore dei predetti familiari del lavoratore dipendente, ancorché non siano fiscalmente a carico dello stesso

Inoltre è ammesso il recupero della deduzione da parte del lavoratore per somme non dedotte dal familiare beneficiario, nel rispetto del tetto annuo.

2) Non imponibilità dei contributi per rischio di non autosufficienza

La norma  del DLGS 192 2024  prevede che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente i contributi/premi versati dal datore di lavoro per assicurazioni sanitarie che coprono:

  • Il rischio di non autosufficienza negli atti della vita quotidiana;
  • Anche in favore di familiari fiscalmente a carico, inclusi:
  • Coniuge non separato,
  • Figli (senza limiti di età),
  • Ascendenti conviventi.

A condizione che i familiari rispettino  il limite di reddito previsto per essere fiscalmente a carico (art. 12, comma 2, TUIR).

Le prestazioni  inoltre devono rispettare le caratteristiche indicate nel DM 27 ottobre 2009 (es. durata della condizione, impossibilità di compiere atti quotidiani come lavarsi, vestirsi, alimentarsi).

Con la Circolare 4/E/2025 viene precisato che:

L’agevolazione non è ammessa per coperture “individuali” non mutualistiche;

è necessario il requisito dell’effettiva copertura del rischio di non autosufficienza, distinto da quello di malattia generica.

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