Il trasferimento di azienda, anche sotto forma di affitto o retrocessione, è un fenomeno giuridico frequente nel mondo del lavoro. Per garantire la continuità dei rapporti e tutelare i lavoratori, il Codice Civile prevede all’art. 2112 che il rapporto prosegua automaticamente con il nuovo titolare dell’azienda, senza soluzione di continuità. Tuttavia, l’interpretazione di questo principio può variare nei singoli casi concreti, specie quando intervengono brevi sospensioni dell’attività o modifiche formali nella gestione.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. lavoro, n. 12274 del 9 maggio 2025, ud. 12 marzo 2025) offre un’importante occasione di chiarimento.
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1) Il caso: la lavoratrice esclusa dal nuovo assetto aziendale
Una dipendente di una gelateria, in servizio dal 2015, ha ricevuto nel gennaio 2019 una comunicazione dalla propria datrice di lavoro: il contratto di affitto d’azienda era terminato e la proprietà sarebbe tornata al precedente titolare. La lavoratrice è stata informata che il rapporto di lavoro sarebbe proseguito con quest’ultimo. Tuttavia, contattata la società subentrante, le è stato risposto che non vi era alcun obbligo nei suoi confronti. Nel frattempo, l’attività ha subito una breve interruzione ed è stata riavviata alcune settimane dopo, nello stesso locale, con la stessa insegna e con altri colleghi che avevano continuato a lavorare.
La lavoratrice ha ritenuto che si fosse verificato un trasferimento d’azienda in senso tecnico e ha fatto ricorso per vedere riconosciuto il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro, prima con il proprietario rientrato in possesso dell’azienda, poi con il nuovo gestore, invocando l’art. 2112 c.c. e le tutele previste dal D.lgs. 23/2015.
I giudici di merito hanno però respinto la sua richiesta, ritenendo che il rapporto fosse cessato con il primo licenziamento e che non vi fosse stata continuità aziendale.
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2) La Cassazione: continuità anche in caso di sospensione e ristrutturazione
La Corte di Cassazione ha ribaltato le decisioni precedenti, accogliendo il ricorso della lavoratrice. Ha ricordato che l’art. 2112 c.c. trova applicazione in ogni ipotesi di trasferimento d’azienda, anche tramite affitto o retrocessione, purché vi sia una continuità economico-produttiva. In particolare, non può essere esclusa l’applicazione della norma in presenza di una semplice sospensione dell’attività per ristrutturazione o per la stipula di un nuovo contratto di affitto.
La Suprema Corte ha precisato che la comunicazione del 10 gennaio 2019 non poteva essere interpretata come un licenziamento, ma come un avviso di prosecuzione del rapporto con un nuovo soggetto, nel rispetto del meccanismo automatico previsto dalla norma. La decisione valorizza il principio secondo cui i lavoratori devono essere tutelati nei cambi di gestione, anche se temporaneamente interrotti o frammentati.
In conclusione, la Cassazione ha cassato la sentenza d’appello e disposto il rinvio per un nuovo esame della vicenda, riaffermando che la tutela dell’art. 2112 c.c. opera anche in presenza di retrocessioni e successive riassegnazioni, se l’attività economica viene comunque continuata, anche con brevi interruzioni.
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