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ESONERO CONTRIBUTIVO SISMA CENTRO ITALIA: PROROGA 2026 E ISTRUZIONI

Esonero contributivo Sisma Centro Italia: proroga 2026 e istruzioni

L’esonero dai contributi previdenziali è prorogato al 2026 per le aziende nei comuni colpiti dal sisma: ecco come funziona, chi ne beneficia e quali codici tributo usare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il messaggio INPS n. 323 del 30 gennaio 2026 comunica la proroga delle agevolazioni contributive previste per la Zona Franca Urbana (ZFU) Sisma Centro Italia, a seguito delle disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 591, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026) 

La misura trae origine dall’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 50/2017, che ha introdotto, per i datori di lavoro operanti nei Comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi INAIL. L’agevolazione era inizialmente limitata ai periodi d’imposta 2017 e 2018, ma nel tempo è stata più volte prorogata, sempre nel rispetto dei limiti di spesa e del regime “de minimis” sugli aiuti di Stato, fino a ricomprendere anche gli anni dal 2019 al 2025 

L'istituto informa che  le regole già previste per gli anni precedenti si applicano anche al periodo d’imposta 2026. Di conseguenza, l’esonero contributivo è riconosciuto anche per tale annualità, in presenza dei requisiti di legge e fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’agevolazione complessivamente concessa 

Il messaggio ricorda inoltre che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è l’autorità competente per la concessione delle agevolazioni. I beneficiari possono utilizzare il credito riconosciuto per compensare i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità operative già definite dalla circolare n. 48/2019. La fruizione avviene tramite modello F24, da presentare esclusivamente per via telematica, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate

In un messaggio precedente  l'istituto ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del beneficio, che sintetizziamo di seguito.


1) Fruizione e modalità operative: modello F24 e codici tributo

Le imprese autorizzate possono utilizzare il credito d’imposta maturato per compensare i contributi obbligatori INPS, tramite modello F24 da inviare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). 

La modalità di fruizione resta invariata rispetto a quanto stabilito nella circolare INPS n. 48/2019, cui si rimanda per i dettagli operativi. 

Ai fini della compensazione  restano validi  anche i codici tributo già istituiti dall’Agenzia delle Entrate per i precedenti periodi:

Codice tributoAnno di riferimentoRiferimento normativo
Z1482017Risoluzione n. 160/E del 21.12.2017
Z1492018Risoluzione n. 45/E del 19.06.2018
Z1502019Risoluzione n. 78/E del 30.08.2019
Z1622020Risoluzione n. 47/E del 13.07.2021
Z1642021Risoluzione n. 32/E del 24.06.2022
Z1652022Risoluzione n. 32/E del 24.06.2022
Z1662023-2024Risoluzione n. 31/E del 22.06.2023

2) Gli adempimenti per datori e consulenti

Per beneficiare dell’esonero 2026, i consulenti del lavoro e i datori devono quindi :

  • verificare l’ammissibilità del datore alla misura e la presenza del provvedimento autorizzativo del Ministero competente;
  • utilizzare il modello F24 in compensazione esclusivamente tramite i canali telematici AdE;
  • assicurarsi di non superare i limiti del regime “de minimis”;
  • seguire le istruzioni della circolare INPS n. 48/2019,.
Fonte immagine: Foto di Angelo Giordano da Pixabay
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