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CONTRATTI A TERMINE IN SOMMINISTRAZIONE ANCHE FINO A 48 MESI

Contratti a termine in somministrazione anche fino a 48 mesi

In un emendamento dei relatori al decreto Economia 95 2025 la proposta di prolungare i rinnovi dei contratti a termine in somministrazione

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Nel corso dei lavori di conversione in legge del decreto legge 95 2025 i relatori hanno proposto un emendamento che introduce rilevanti modifiche all’articolo 31 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro in somministrazione a tempo determinato.

In particolare si prolunga il periodo massimo di utilizzo con contratti a termine presso la stessa azienda per i lavoratori assunti dalle agenzie a tempo indeterminato.  Vediamo di seguito le nuove ipotesi, ricordando che il termine per la conversione e l'entrata in vigore del testo definitivo è prevista entro il 29 agosto 2025.

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1) Contratti a termine lavoro somministrato : tre soglie temporali distinte

 Il nuovo comma 1-bis , se approvato definitivamente comportera una disciplina con tre ipotesi applicative, in base alla tipologia contrattuale con l’agenzia di somministrazione e alla continuità della missione presso l’utilizzatore:

  • 24 mesi:  limite ordinario per i lavoratori assunti a tempo determinato dall’agenzia. La soglia si riferisce alla durata complessiva delle missioni (anche non continuative)
  • 36 mesi:  limite applicabile ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia, nel caso di missioni ordinarie, cioè non continuative e non coincidenti con l’intero rapporto di lavoro.
  • 48 mesi: si applica esclusivamente ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia e inviati ininterrottamente presso lo stesso utilizzatore per l’intera durata del rapporto. È un’eccezione rafforzata, pensata per favorire la stabilità dell'impiego.

Tabella riepilogativa

Tipo di contratto con l’agenziaCondizione della missioneLimite massimo 
Assunzione a termineMissioni anche non continuative24 mesi
Ass. a Tempo indeterminatoMissioni ordinarie 36 mesi
Ass a Tempo indeterminatoMissioni continuative presso lo stesso utilizzatore  48 mesi


Viene inoltre confermato che :

  • Le causali giustificative  in vigore per i contratti a termine (art. 19, comma 1) si applicano anche alle missioni in somministrazione.
  • Restano esclusi dal limite percentuale del 20%i lavoratori inviati in missione per:
    • Sostituzione di lavoratori assenti;
    • Attività stagionali;
    • Progetti formativi superiori a 12 mesi, finanziati da fondi interprofessionali o dal PNRR.

2) Trasparenza e relazioni sindacali

L'emendamento infine prevede la reintroduzione dell’obbligo per l’utilizzatore di informare periodicamente le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) sull’uso della somministrazione a termine, per rafforzare il monitoraggio e la trasparenza.

Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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