La Cassazione, con la sentenza n. 28613 del 5 agosto 2025 riconferma quanto già affermato in altre pronunce: lo Statuto dei Lavoratori vieta in generale i controlli a distanza sull’attività lavorativa, ma ammette i cosiddetti “controlli difensivi”, finalizzati a proteggere il patrimonio aziendale in caso di sospetti concreti verso i dipendenti. Vediamo meglio il caso specifico al vaglio della Suprema Corte.
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1) Il caso: ammanchi ripetuti in farmacia e primo giudizio di assoluzione
Il procedimento trae origine da una lunga serie di ammanchi registrati in una farmacia, dove nel corso di circa tre anni si erano verificati prelievi di denaro dal registratore di cassa e sottrazioni di prodotti per un valore complessivo di oltre 120.000 euro. I sospetti si erano concentrati su una dipendente, che secondo l’accusa approfittava delle operazioni di pagamento o di cambio di moneta con i clienti per sottrarre banconote, con mosse rapide e non immediatamente rilevabili.
Il processo di primo grado si era concluso con l’assoluzione per insussistenza del fatto.
La Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – ha però riformato la sentenza, accogliendo l’impugnazione del Pubblico ministero e della parte civile. I giudici di secondo grado hanno riconosciuto l’imputata colpevole di furto continuato aggravato e l’hanno condannata non solo alla pena di giustizia, ma anche al risarcimento danni in favore del datore di lavoro, disponendo una provvisionale immediata di 5.000 euro.
Il caso è poi approdato in Cassazione, con un ricorso articolato su vari motivi: dall’inammissibilità dell’appello del Pubblico ministero, alla contestazione della validità delle videoregistrazioni, fino all’eccezione di prescrizione del reato e alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche.
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2) Le questioni giuridiche: videosorveglianza difensiva e aggravanti del reato
Il punto centrale del ricorso ha riguardato la legittimità delle videoregistrazioni raccolte grazie a telecamere installate all’interno della farmacia, senza preventiva informazione ai dipendenti. Secondo la difesa, si trattava di vere e proprie “intercettazioni ambientali” non autorizzate dall’autorità giudiziaria, e quindi inutilizzabili.
La Cassazione ha però confermato la linea già affermata in altre pronunce: lo Statuto dei Lavoratori (art. 4 L. 300/1970) vieta in generale i controlli a distanza sull’attività lavorativa, ma ammette i cosiddetti “controlli difensivi”, cioè quelli finalizzati a proteggere il patrimonio aziendale quando esistano sospetti concreti di condotte illecite. In tali casi, le videoriprese possono essere utilizzate anche in sede penale, purché non abbiano come scopo un monitoraggio generalizzato e preventivo dei lavoratori, ma la verifica puntuale di comportamenti sospetti.
Nel merito, la Corte ha ritenuto pienamente legittime le prove raccolte e ha confermato la responsabilità della dipendente. Ha ribadito inoltre la sussistenza delle aggravanti previste dal codice penale:
la destrezza (art. 625 n. 2 c.p.), per le modalità con cui i prelievi venivano effettuati;
il danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n. 7 c.p.), tenuto conto del valore economico complessivo delle sottrazioni;
l’abuso del rapporto di lavoro (art. 61 n. 11 c.p.), essendo l’autrice legata alla farmacia da un rapporto fiduciario di dipendente.
Quanto alla prescrizione, la Corte ha escluso che fosse maturata, applicando i criteri introdotti dalla legge n. 251/2005 (c.d. legge Cirielli): in presenza di aggravanti, il termine è salito a oltre 12 anni, con ulteriori sospensioni dovute alla pandemia e ai rinvii processuali.
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3) La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso, confermando la condanna inflitta in appello. Oltre al pagamento delle spese processuali, l’imputata è stata condannata a rifondere le spese legali della parte civile, per un totale di 5.000 euro.
Nelle motivazioni, i giudici di legittimità hanno anche respinto le doglianze sulle testimonianze, ritenendo che il quadro probatorio fosse stato esaminato in modo completo e coerente.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Cassazione ha confermato la scelta dei giudici d’appello di non concedere le attenuanti generiche, nonostante l’incensuratezza della lavoratrice, evidenziando la gravità dei fatti e il tradimento della fiducia riposta in un rapporto di lavoro trentennale.
La sentenza assume particolare rilevanza per i datori di lavoro e i consulenti del lavoro: chiarisce infatti che la videosorveglianza difensiva può essere uno strumento legittimo per tutelare il patrimonio aziendale, purché usata in modo mirato e proporzionato. Non si tratta di un via libera illimitato ai controlli, che restano vietati se destinati a monitorare genericamente l’attività lavorativa, ma di una possibilità riconosciuta quando emergano elementi concreti di rischio o sospetto.
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