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CASSAZIONE: INDENNITÀ SUPPLEMENTARE E BENEFITS NEL TFR DEI DIRIGENTI

Cassazione: indennità supplementare e benefits nel TFR dei dirigenti

La Cassazione sulle voci retributive nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) e diritto all’indennità supplementare per i dirigenti

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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 24849 del 9 settembre 2025, ha affrontato un contenzioso relativo al riconoscimento di alcune voci retributive nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) e al diritto all’indennità supplementare prevista dal contratto collettivo di lavoro (CCL) per i dirigenti di un importante gruppo industriale.

Il caso si inserisce nel più ampio dibattito giurisprudenziale sul rapporto tra contratto collettivo e principi generali di diritto del lavoro, con particolare riguardo a:

  1.  disciplina del licenziamento ad nutum e 
  2. qualificazione giuridica dei benefits erogati al personale in distacco all’estero. 

La decisione della Suprema Corte offre spunti significativi per le imprese multinazionali e per i professionisti chiamati a valutare la corretta composizione della retribuzione utile al TFR, secondo i criteri stabiliti dall’art. 2120 c.c. e dalle clausole pattizie.

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1) Il caso del dirigente licenziato ad nutum

Un dirigente, con rapporto di lavoro protrattosi per oltre trent’anni e numerosi incarichi all’estero, aveva richiesto il riconoscimento di ulteriori somme a titolo di incidenza sul TFR per trattamento estero, alloggio, benefit auto, benefit tasse e retribuzione variabile, oltre al pagamento di un’indennità supplementare prevista dall’art. 25 del CCL di categoria.

Il Tribunale di primo grado, all’esito di una consulenza tecnica contabile, riconosceva solo parzialmente le domande, limitandosi a includere nella base di calcolo del TFR alcuni benefits percepiti durante l’assegnazione in Paesi esteri. La Corte d’Appello riformava parzialmente la decisione, accogliendo ulteriori pretese del lavoratore. In particolare, venivano riconosciuti:

  • l’indennità supplementare per un importo rilevante;
  • somme aggiuntive per incidenza sul TFR del trattamento estero, dell’alloggio, dell’auto aziendale, delle tasse e della retribuzione variabile maturata negli anni successivi.

La parte datoriale proponeva ricorso per Cassazione con nove motivi, denunciando violazione degli artt. 1353, 1358, 1359, 1362 c.c., nonché dell’art. 2120 c.c. e delle previsioni contrattuali collettive, sostenendo che i benefits percepiti all’estero avessero natura non retributiva e che la corresponsione dell’indennità supplementare fosse condizionata a una rinuncia integrale alle pretese del dirigente.

2) Le decisioni di merito e della Cassazione

La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, confermando le valutazioni della Corte territoriale. Sul piano interpretativo, i giudici di legittimità hanno ribadito che l’art. 25 del CCL per i dirigenti del settore considerato prevede il licenziamento ad nutum, ma condiziona il riconoscimento dell’indennità supplementare alla sola rinuncia all’impugnazione del licenziamento, da formalizzare mediante verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell’art. 411, comma 3, c.p.c.  Su questo punto la Suprema Corte ha sottolineato che la sottoscrizione del verbale richiede la cooperazione di entrambe le parti, secondo i principi di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. L’ostruzionismo datoriale, consistente nel non comunicare luogo e data per l’incontro, ha legittimato l’applicazione della “finzione di avveramento” della condizione sospensiva ex art. 1359 c.c., con conseguente riconoscimento del diritto del dirigente all’indennità supplementare.

In relazione al TFR, la Cassazione ha confermato il principio dell’onnicomprensività della retribuzione (art. 2120 c.c.), ribadendo che i benefits corrisposti con carattere di continuità e collegati al rapporto di lavoro, come alloggio, auto e rimborsi spese non documentati, assumono natura retributiva e vanno inclusi nella base di calcolo. Analoga valutazione è stata fatta per la retribuzione variabile, che, in assenza di espressa deroga contrattuale, deve concorrere alla determinazione del TFR.

La sentenza n. 24849/2025 assume rilievo in quanto conferma l’orientamento secondo cui la contrattazione collettiva può derogare ai principi legali in materia di TFR solo con clausole chiare e specifiche, non ravvisabili nel caso in esame.

 Inoltre, viene valorizzata la tutela della buona fede contrattuale come limite all’esercizio unilaterale del potere datoriale in materia di licenziamento.

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