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DIMISSIONI GENITORI SOGGETTE A CONVALIDA: CHIARIMENTI DAL MINISTERO

Dimissioni genitori soggette a convalida: chiarimenti dal Ministero

La Nota n. 14744/2025 conferma l’obbligo di convalida alle dimissioni dei genitori nei primi 3 anni del bambino anche durante il periodo di prova

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la Nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito un importante chiarimento in materia di dimissioni volontarie dei genitori lavoratori, richiamando l’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico sulla tutela e il sostegno della maternità e della paternità).  previsto per le lavoratrici in gravidanza e per i genitori fino al compimento del terzo anno di vita del figlio. Veniva richiesto se tale procedura debba essere applicata anche nel caso in cui la cessazione del rapporto avvenga durante il periodo di prova.

La precisazione si inserisce nel quadro delle tutele introdotte a seguito della riforma Fornero (legge n. 92/2012), che ha ampliato la portata della convalida e ne ha affermato la natura autonoma rispetto al divieto di licenziamento previsto dall’articolo 54 del medesimo decreto legislativo.

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1) Il caso analizzato e il quadro normativo

La richiesta di chiarimento pervenuta al Ministero riguardava la necessità o meno di convalida,  presso l'ispettorato, delle dimissioni rassegnate da un genitore lavoratore nel corso del periodo di prova.

Secondo la Direzione Generale dei rapporti di lavoro, dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, la risposta è positiva: anche in questa ipotesi, le dimissioni devono essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro o presso l’Ufficio ispettivo competente.

Il documento ministeriale ricorda in primo luogo che la convalida delle dimissioni rappresenta uno strumento di garanzia sostanziale per la libertà di scelta del lavoratore, in particolare per le madri in gravidanza o per i genitori nei primi tre anni di vita del figlio.

Di conseguenza, il datore di lavoro non potrà considerare valide le dimissioni presentate in forma ordinaria durante tale periodo protetto, ma dovrà verificare che esse siano state formalmente convalidate dall’Ispettorato. In assenza di convalida, la cessazione del rapporto è inefficace.

Il Ministero richiama anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 23061/2007), secondo la quale eventuali dimissioni imposte o indotte dal datore di lavoro si configurano come licenziamento nullo per discriminazione, anche in periodo di prova.


2) Le motivazioni del Ministero

Il Ministero ha motivato tale interpretazione sulla base di due ordini di argomentazioni:

  • letterale, poiché l’articolo 55, comma 4, del d.lgs. 151/2001 non contiene alcuna esclusione espressa relativa al periodo di prova, configurando la convalida come misura di carattere generale;
  • teleologica, perché la ratio dell’istituto è quella di tutelare la genuinità della volontà del lavoratore o della lavoratrice in un momento di particolare vulnerabilità familiare.

La finalità di prevenire condotte discriminatorie, vessatorie o coercitive da parte del datore di lavoro – ad esempio nel caso in cui le dimissioni mascherino un licenziamento indotto – giustifica, secondo il Ministero, l’applicazione della convalida anche per dimissioni che intervengano  durante il periodo di prova.

Fonte immagine: Foto di Satya Tiwari da Pixabay
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