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RISCATTO DEL FONDO PENSIONE RESIDENTI ALL’ESTERO: L'AGENZIA CHIARISCE

Riscatto del fondo pensione residenti all’estero: l'Agenzia chiarisce

La risposta n. 296/2025 definisce il corretto trattamento fiscale del riscatto totale di una posizione di previdenza complementare per un contribuente residente a Singapore

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Con la Risposta n. 296/2025, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sul tema della tassazione delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare in caso di riscatto totale anticipato, quando il percettore risulta residente all’estero.

Il documento affronta un caso di particolare rilevanza per datori di lavoro, consulenti e lavoratori italiani espatriati, poiché chiarisce l’applicazione delle regole interne e convenzionali in presenza di una posizione maturata in Italia ma liquidata a un soggetto fiscalmente residente in un Paese a fiscalità privilegiata.

Il quesito riguarda, infatti, l’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Singapore (legge 26 luglio 1978, n. 575) e la possibile qualificazione del riscatto come reddito di pensione ai sensi dell’articolo 17 del Trattato.

L’Agenzia, dopo un approfondito esame della normativa interna e convenzionale, offre un orientamento di interesse operativo, utile per la gestione di casi analoghi da parte di professionisti e aziende.


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1) Il caso: riscatto pensione integrativa residente a Singapore

L’istanza riguarda un cittadino italiano iscritto all’AIRE, residente fiscalmente a Singapore, già dipendente di società italiane e iscritto a un fondo pensione negoziale (Fondo Alfa). Dopo il trasferimento all’estero e la cessazione del rapporto di lavoro, il contribuente non ha più versato contribuzione, ma mantiene una posizione individuale maturata in Italia.

Pur non avendo ancora raggiunto l’età pensionabile prevista dagli ordinamenti italiani, il regolamento del fondo consente il riscatto totale anticipato della posizione. L’istante chiede quindi di poter ottenere la liquidazione in un’unica soluzione e domanda se tale somma rientri tra le “pensioni” disciplinate dall’articolo 17 della Convenzione Italia–Singapore, e quindi imponibile esclusivamente nello Stato di residenza Singapore).

L’Agenzia ricorda preliminarmente che Singapore è incluso tra i Paesi a fiscalità privilegiata del D.M. 4 maggio 1999, con conseguente applicazione della presunzione relativa di residenza fiscale in Italia ex articolo 2, comma 2-bis, del TUIR. Tuttavia, l’accertamento effettivo della residenza non è oggetto dell’istituto dell’interpello, per cui il parere viene fornito assumendo validamente la residenza a Singapore come dichiarata dal contribuente.

Dal punto di vista della normativa interna, l’Agenzia ribadisce che:

  • le prestazioni dei fondi pensione costituiscono redditi assimilati a lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera h-bis, TUIR);
  • tali redditi si considerano prodotti in Italia quando corrisposti da soggetto residente (articolo 23, comma 2, lettera b), TUIR);
  • la prestazione è quindi soggetta a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi dell’articolo 24, comma 1-quater, del d.P.R. 600/1973 e dell’articolo 14 del d.lgs. 252/2005.

A questo punto si rende necessario verificare l’eventuale prevalenza delle norme convenzionali, come previsto dagli articoli 169 del TUIR e 75 del d.P.R. 600/1973.

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2) La Risposta: non è reddito da pensione se manca il requisito anagrafico

Nel valutare la corretta qualificazione del reddito, l’Agenzia osserva che la Convenzione non disciplina espressamente il riscatto delle posizioni di previdenza complementare. È quindi necessario stabilire se l’erogazione debba essere trattata come:

  • reddito di lavoro dipendente, disciplinato dall’articolo 14 (“Servizi personali”), oppure
  • reddito di pensione, disciplinato dall’articolo 17 (“Pensioni”).

Richiamando il Commentario OCSE all’articolo 18, l’Agenzia sottolinea che una prestazione può essere considerata “altra remunerazione analoga alla pensione” solo quando rappresenta la commutazione di un diritto pensionistico già maturato.

Nel caso analizzato:

  • il contribuente non ha ancora maturato i requisiti per accedere alla prestazione pensionistica complementare;
  • il riscatto anticipato riguarda esclusivamente la somma maturata fino al momento del disinvestimento;
  • non si configura quindi alcuna sostituzione di un trattamento pensionistico già maturato.

Per tali motivi, l’Agenzia conclude che il reddito non può essere qualificato come “pensione” ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione.

La somma erogata costituisce invece una remaunerazione analoga ai redditi da lavoro dipendente, poiché l’articolo 50 del TUIR ricomprende espressamente le prestazioni pensionistiche complementari tra i redditi assimilati al lavoro subordinato.

Pertanto, ai fini convenzionali il riscatto deve essere attratto nell’ambito dell’articolo 14 della Convenzione.

Poiché tutta la posizione previdenziale è maturata per attività lavorativa svolta in Italia, lo Stato della fonte (Italia) mantiene la potestà impositiva concorrente.

La prestazione è quindi imponibile in Italia, con applicazione della ritenuta prevista dalla normativa interna.

Eventuali casi di doppia imposizione devono essere risolti dallo Stato di residenza (Singapore) ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione.

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Fonte immagine: Foto di Mohamed Hassan da Pixabay
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