La legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) introduce una modifica significativa alle modalità di erogazione della NASpI anticipata, lo strumento che consente ai lavoratori disoccupati di richiedere in un’unica soluzione l’indennità spettante come incentivo all’avvio di un’attività autonoma o imprenditoriale.
La novità, inserita nel corso dell’esame parlamentare al Senato, Intende rendere più graduale l’erogazione del beneficio, con un risparmio finanziario per le casse INPS e MEF, rafforzando al contempo i meccanismi di controllo sul mantenimento dei requisiti.
INPS ha chiarito con il messaggio 1225 del 7 aprile 2026 che la NASPI in alcuni casi risulta ridotta.
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1) La norma sulla NASPI anticipata
Giova ricordare che la disciplina della liquidazione anticipata della NASpI è contenuta nell’articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
In base alla normativa , il lavoratore che ha diritto all’indennità di disoccupazione può richiedere all’INPS la corresponsione anticipata dell’importo complessivo del trattamento non ancora erogato, a condizione che tale somma sia destinata all’avvio di un’attività lavorativa autonoma, di un’impresa individuale o alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico preveda la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
La prassi amministrativa, chiarita dalla circolare INPS n. 174 del 2017, ha ampliato l’ambito applicativo dell’istituto, includendo diverse fattispecie:
attività professionali esercitate da liberi professionisti, anche iscritti a casse previdenziali autonome;
attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;
partecipazione a cooperative di lavoro;
costituzione di società unipersonali o ingresso in società di persone e di capitali, purché il reddito prodotto sia qualificabile come reddito d’impresa.
Restano invece esclusi i casi in cui il beneficiario rivesta il solo ruolo di socio di capitale, senza svolgere attività lavorativa o imprenditoriale.
La domanda di anticipazione deve essere presentata all’INPS, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
In caso di rioccupazione con lavoro subordinato durante il periodo teorico di fruizione della NASpI, l’articolo 8, comma 4, prevede l’obbligo di restituzione integrale dell’anticipazione percepita, salvo l’ipotesi di instaurazione del rapporto di lavoro con la cooperativa di cui il lavoratore è socio.
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2) Le nuove regole 2026
Il comma 176 della legge di Bilancio 2026 , come detto modifica in modo sostanziale le modalità di erogazione dell’anticipazione NASpI, superando il meccanismo dell’unica soluzione. A partire dal 1 gennaio2026 , l’importo complessivo dell’anticipazione sarà corrisposto in due rate:
- La prima rata sarà pari al 70 per cento dell’importo totale spettante e verrà erogata secondo le modalità già previste a seguito dell’accoglimento della domanda.
- La seconda rata, pari al restante 30 per cento, sarà invece corrisposta solo a determinate condizioni temporali e soggettive. In particolare, essa sarà erogata al termine della durata teorica della prestazione NASpI – pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni – qualora tale termine intervenga prima dei sei mesi dall’inizio dell’attività. Qualora invece il periodo di trattamento si concluda successivamente, la seconda rata dovrà essere corrisposta non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.
Viene ribadito che l’accesso alla seconda tranche del beneficio è subordinato al rispetto dei requisiti:
- il beneficiario non deve aver instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo Naspi e
- non deve essere titolare di pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità.
Resta inoltre fermo l’obbligo di restituzione dell’anticipazione già percepita nei casi previsti dalla normativa, anche se su questo punto assume rilievo la sentenza n. 90 del 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della restituzione integrale automatica quando l’attività non possa proseguire per cause sopravvenute non imputabili al lavoratore.
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3) Le istruzioni INPS
Nel messaggio 125 del 7 aprile INPS sottolinea dunque che il nuovo sistema prevede la suddivisione dell’anticipazione NASpI in due tranche:
| Rata | Percentuale | Momento di erogazione | Condizioni |
|---|---|---|---|
| Prima rata | 70% | Alla liquidazione della domanda | Nessuna verifica successiva |
| Seconda rata | 30% | Al termine della NASpI o entro 6 mesi | Assenza di lavoro subordinato e pensione diretta |
Ne consegue che, in caso di accesso alla pensione diretta dopo il pagamento del 70%, il lavoratore perde il diritto al restante 30%, consolidando un incentivo ridotto. Per quanto riguarda l’assegno ordinario di invalidità, il soggetto è tenuto a optare tra le due prestazioni:
la scelta dell’assegno comporta la perdita della seconda rata, mentre
la scelta della NASpI anticipata determina la sospensione temporanea dell’assegno.
Ulteriori istruzioni operative: rioccupazione e restituzioni Ulteriori effetti rilevanti si verificano in caso di rioccupazione:
se il beneficiario, dopo aver percepito la prima rata del 70%, instaura un rapporto di lavoro subordinato entro il periodo teorico di durata della NASpI o comunque entro sei mesi dalla domanda: non viene erogata la seconda rata del 30%; scatta l’obbligo di restituzione integrale della prima rata già percepita.
ATTENZIONE Tale obbligo non si applica nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa nella quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
Pertanto, in caso di nuova occupazione non conforme, il beneficiario perde sia il diritto al residuo 30% sia quanto già percepito, con un impatto economico significativo. . Restano ferme, per gli aspetti non modificati, le precedenti disposizioni operative già fornite dall’INPS in materia.
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