Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha deliberato l’aggiornamento del Codice Deontologico Forense per allinearlo ai principi sanciti dalla Legge n. 49 del 21 aprile 2023 in materia di equo compenso ( delibera n. 959 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026). Le modifiche all’articolo 25-bis del Codice, sono entrate in vigore il 7 aprile 2026.
Con la circolare n. 1-C-2026 dell’8 aprile 2026, il Consiglio fornisce alcune precisazioni sull' ambito di applicazione della disciplina sull’equo compenso.
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Per il concorso della Magistratura Tributaria sono sempre utili:
1) Le modifiche al Codice deotologico: per quali clienti
Il nuovo testo stabilisce che l’avvocato non può concordare o preventivare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione richiesta, e che tale compenso debba essere determinato secondo i parametri forensi vigenti.
Questo vincolo riguarda in modo specifico i rapporti con i cosiddetti clienti “forti”, ovvero soggetti caratterizzati da un significativo potere contrattuale:
- le imprese bancarie e assicurative (incluse controllate e mandanti),
- le grandi imprese con più di cinquanta dipendenti o ricavi annui superiori ai 10 milioni di euro, nonché
- la Pubblica Amministrazione e le società a partecipazione pubblica disciplinate dal relativo testo unico.
Accanto alla conferma del divieto di pattuire compensi non conformi ai parametri, la norma impone un obbligo informativo specifico: qualora il professionista rediga unilateralmente il contratto o l’accordo, deve avvertire per iscritto il cliente che il compenso deve rispettare i criteri di legge, pena la nullità della pattuizione.
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2) Le sanzioni
Il nuovo articolo 25-bis non si limita a stabilire regole di comportamento, ma prevede anche conseguenze disciplinari per le violazioni deontologiche:
- iI mancato rispetto del divieto di compenso non equo, comporta l’applicazione della sanzione della censura,
- la violazione dell’obbligo di informativa scritta si traduce in avvertimento disciplinare.
Queste misure puntano a rafforzare l’effettività e omogeneità delle garanzie per la retribuzione delle prestazioni professionali e a contrastare pratiche contrattuali squilibrate.
Va sottolineato che il divieto di compensi non equi e gli obblighi informativi si applicano esclusivamente ai rapporti con i soggetti individuati dalla norma (clienti “forti” come sopra definiti). Nei rapporti con clienti diversi, la disciplina non trova applicazione, consentendo agli avvocati una maggiore libertà contrattuale.
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3) Chiarimenti del CNF circolare 1 2026
La circolare precisa ancora una volta che gli obblighi deontologici in materia di equo compenso si applicano esclusivamente nei rapporti con i soggetti individuati dall’art. 2 della legge n. 49/2023 ovvero .
- imprese bancarie e assicurative, comprese controllate e mandatarie;
- imprese con più di 50 dipendenti o ricavi superiori a 10 milioni di euro;
- pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica .
Viene inoltre specificato che la modifica al Codice è in vigore dal 7 aprile 2026, a 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale .
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