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CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ZES UNICA: DOMANDE DAL 15 APRILE

Contributo aggiuntivo ZES Unica: domande dal 15 aprile

Modello e istruzioni per il contributo aggiutivo ZES unica: si parte dal 15 aprile

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Dal 15 aprile è possibile inviare la domanda per il contributo aggiuntivo per la ZES Unica.

Ricordiamo che co  il Provvedimento n 56564 del 16 febbraio le Entrate hanno approvato il Modello e le istruzioni.

In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge n. 207 del 2024, ai fini della fruizione del credito ZES unica 2025, gli operatori economici hanno trasmesso all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti realizzati nella ZES unica.
Sulla base del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 570046 del 12 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge n. 207 del 2024, è stata determinata la percentuale del credito d’imposta ZES unica effettivamente fruibile per l’anno 2025, nella misura del 60,3811 per cento.
L’articolo 1, comma 448, della legge ha introdotto un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle entrate la predetta Comunicazione integrativa.

1) Credito ZES Unica: modello per il contributo aggiuntivo

Dal 15 aprile le imprese possono inviare la “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica”, per la fruizione del credito d'imposta aggiuntivo per chi ha validamente presentato dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica 2025.
Il credito aggiuntivo, nella misura pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la comunicazione integrativa, spetta a condizione che le imprese non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d'imposta di cui all'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, "Transizione 5.0".
La somma del credito d’imposta aggiuntivo non può eccedere l’importo richiesto con la comunicazione integrativa.
Il credito d’imposta è utilizzabile nell’anno 2026 in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. 

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro il 15 maggio 2026, in via telematica, utilizzando il modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

2) Credito ZES Unica: cosa avviene dopo la presentazione del modello aggiuntivo

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. 

Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

  • inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.  L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  • annullare la comunicazione precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione. L’annullamento riguarda esclusivamente le comunicazioni relative al credito d’imposta aggiuntivo per investimenti nella ZES unica e NON la comunicazione integrativa trasmessa per il credito d’imposta ZES unica 2025.

Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del 15 maggio 2026, e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. 

La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero file trasmesso (ad esempio, in caso di “Codice di autenticazione non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “File non elaborabile”)

Allegato

Provvedimento AdE 56564 del 16.02.2026
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