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ISAC CONTRIBUTIVI: LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE AZIENDE

ISAC contributivi: le istruzioni operative per le aziende

Le istruzioni sui primi Indici sintetici di affidabilità contributiva per commercio alimentare e strutture ricettive. Inps chiarisce le regole ma non c 'è obbligo di risposta

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Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, vengono approvati i primi Indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), strumenti destinati a rafforzare la compliance previdenziale delle imprese, come previsto dal decreto Lavoro 160 del 2024. 

Il provvedimento introduce un sistema di indicatori statistico-economici finalizzati a verificare la congruità tra l’attività economica svolta e la forza lavoro dichiarata, nell’ottica di contrastare il lavoro sommerso e l’evasione contributiva.

Gli ISAC sono ufficialmente  in vigore dal 1° gennaio 2026 e costituiscono una delle azioni previste dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025, inserito nella Missione 5 del PNRR dedicata alle politiche per il lavoro. Le imprese inizieranno a ricevere le lettere di compliance entro il mese di marzo 2026

La logica del sistema ricalca quella degli ISA fiscali, ma applicata alla dimensione contributiva: attraverso l’analisi di vari indicatori di gestione aziendale e della forza lavoro, le amministrazioni potranno individuare situazioni di anomalia e orientare le attività di controllo. 

Allo stesso tempo, il decreto introduce meccanismi premiali per i datori di lavoro che risultano in linea con i parametri di normalità.

Con la circolare 26 del 6 marzo INPS è intervenuto per fornire le indicazioni operative  e gli allegati per i riscontri da fornire  da parte delle aziende (vedi ultimi paragrafi)

1) Indici affidabilità contributiva: quadro normativo e indicatori

La disciplina degli ISAC si inserisce nell’ambito delle politiche di contrasto al lavoro irregolare previste dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025, adottato dal Ministero del lavoro in attuazione della Missione 5 del PNRR dedicata alle politiche per il lavoro. 

La base normativa della misura è contenuta nell’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2024 n. 160, convertito dalla legge n. 199/2024, che ha previsto:

  • l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva a partire dal 2026;
  •  la definizione degli indici tramite decreto ministeriale; l’individuazione iniziale di settori economici ad alto rischio di evasione contributiva;
  •  l’estensione progressiva degli indici ad altri comparti produttivi.

Il decreto attuativo del 3 febbraio  approva gli ISAC per i primi due settori economici di applicazione.

Settore ISACDescrizioneAttività economiche interessate
M21UCommercio all’ingrosso alimentareCommercio all’ingrosso di frutta, carne, latticini, bevande e altri prodotti alimentari
G44UServizi alberghieri ed extra-alberghieriAlberghi, affittacamere, bed and breakfast, case vacanze, alloggi per studenti e lavoratori

Gli indici si applicano ai datori di lavoro che svolgono in modo prevalente attività rientranti nei codici ATECO indicati dal decreto. 

La normativa prevede inoltre che entro il 31 agosto 2026 gli ISAC vengano estesi ad almeno sei ulteriori settori economici caratterizzati da rischio elevato di evasione contributiva. 

2) Gli indicatori e i percentili di anomalie

Il decreto introduce un sistema di analisi statistica della forza lavoro dichiarata dalle imprese, attraverso indicatori che misurano la coerenza tra variabili economiche e occupazionali.

Gli indicatori sono elaborati utilizzando dati integrati provenienti da diverse banche dati pubbliche, tra cui: 

  • dati ISA fiscali dell’Agenzia delle Entrate; 
  • denunce contributive Uniemens dell’INPS;
  •  comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro relative alla forza lavoro. 

Gli indicatori si distinguono in due categorie principali:

  1.  indicatori elementari, basati su confronti diretti tra variabili aziendali;
  2.  indicatori complessi, basati su modelli econometrici che stimano la domanda teorica di lavoro. 

Vengono considerati: 

  1. anomalie oltre 90°-95° percentile
  2. scostamenti lievi 85°-95° percentile
IndicatoreCommercio all’ingrosso alimentareStrutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere
Assenza dipendenti dichiarazione ISA – presenza dipendenti INPS
Assenza dipendenti dichiarazione INPS – presenza dipendenti ISA
Valore dei beni strumentali per addetto
Costo del venduto e per la produzione di servizi per addetto
Numero di veicoli per addettoN. A.
Quota di lavoro part-time
Quota di lavoro a termine
Quota di lavoro stagionale
Quota di lavoratori con contratti di collaborazione
Quota di apprendisti
Presenze per addettoN. A.
Numero di posti letto fissi per addettoN. A.
Tasso medio di occupazioneN. A.
Forza lavoro dipendente (indicatore complesso)

Come si vede nella tabella per il  settore turistico-ricettivo sono previsti anche indicatori specifici, tra cui: 

  • presenze turistiche per addetto; 
  • numero di posti letto per addetto; 
  • tasso medio di occupazione delle strutture.

Attraverso questi parametri viene stimata la forza lavoro teoricamente necessaria per lo svolgimento dell’attività. Se i dati dichiarati risultano significativamente inferiori alla stima, il sistema evidenzia possibili anomalie.

3) Le istruzioni operative e il meccanismo premiale

Il decreto definisce anche la procedura operativa di applicazione degli indici.

Entro il 31 marzo 2026 l’INPS invierà ai datori di lavoro interessati una comunicazione telematica di compliance, contenente le risultanze dell’analisi effettuata attraverso gli ISAC.

La comunicazione indicherà:

  • eventuali scostamenti rispetto ai valori normali degli indicatori;
  • la classificazione dello scostamento come “lieve” o “significativo”;
  • una stima indicativa delle giornate di lavoro necessarie per riportare gli indicatori nella fascia di normalità.

È importante evidenziare che tale comunicazione ha finalità preventiva e non determina automaticamente irregolarità contributive.

I datori di lavoro che risultano in linea con i parametri ISAC vengono collocati nella cosiddetta fascia di normalità. 

In questo caso il decreto prevede un meccanismo premiale: tali imprese non saranno oggetto di accertamenti ispettivi prioritari nell’ambito della programmazione annuale della vigilanza contributiva. 

Per garantire l’efficacia del nuovo sistema è inoltre previsto un monitoraggio degli effetti della misura.

L’INPS, in collaborazione con l’Ispettorato nazionale del lavoro, dovrà trasmettere al Ministero del lavoro un rapporto sull’attuazione degli ISAC entro il 31 marzo 2027.

Il decreto prevede infine l’istituzione di un Osservatorio ISAC, composto da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e delle parti sociali, con il compito di analizzare l’impatto della misura e supportare l’evoluzione del sistema di compliance contributiva.

4) Le istruzioni INPS

La circolare INPS n. 26 del 6 marzo 2026 introduce alcune indicazioni operative rilevanti sul contenuto delle lettere di compliance ISAC e sulle modalità di interlocuzione con l’Istituto, che integrano il quadro già delineato dal decreto attuativo del DL 160/2024. Vengono forniti inolt gli allegati tecnici  con il dettaglio degli indicatori e valori e per i riscontri all'Istituto  

Contenuto della lettera: fasce di normalità e indicatori di scostamento

Una delle principali novità chiarite dalla circolare riguarda la struttura delle comunicazioni inviate ai datori di lavoro.

Per ogni indicatore utilizzato nel modello ISAC, la lettera di compliance riporta tre elementi informativi fondamentali che consentono all’impresa di valutare la propria posizione contributiva:

  1. Valori normali: indicano la soglia oltre la quale l’indicatore genera uno scostamento rispetto ai parametri di riferimento;
  2. Esito dell’analisi: può assumere i valori “nella norma”, “scostamento lieve” o “scostamento significativo”; per alcuni indicatori privi di graduazione l’esito è invece “anomalo” o “nella norma”;
  3. Stima delle giornate lavorative necessarie per riportare l’indicatore nella fascia di normalità.

La circolare precisa inoltre che le soglie di riferimento non sono uniformi, ma possono variare in base al modello di business dell’impresa o alla classe dimensionale dei dipendenti. Le soglie specifiche sono riportate negli allegati tecnici alla circolare e costituiscono il parametro utilizzato dall’INPS per la valutazione degli scostamenti.

5) Comunicazione senza obbligo di risposta e Canale dedicato per la regolarizzazione contributiva

Un altro elemento chiarito dalla circolare riguarda la natura della comunicazione di compliance e gli obblighi del datore di lavoro.

  • Il ricevimento della lettera non impone alcun adempimento immediato:
  • non esiste un termine perentorio di risposta;
  • la risposta è facoltativa;
  • l’obiettivo è favorire un confronto informativo con l’Istituto.

Il datore di lavoro può comunque decidere di fornire un riscontro utilizzando il Cassetto previdenziale del contribuente, attraverso la funzione di comunicazione bidirezionale dedicata agli ISAC.

Per agevolare questo confronto, l’INPS ha predisposto un modello di risposta strutturato per singolo indicatore, che consente di selezionare diverse opzioni di riscontro. In particolare, il datore di lavoro può:

  • esporre e documentare le cause dello scostamento rispetto alla fascia di normalità;
  • segnalare eventuali correzioni effettuate nei flussi UniEmens dopo la ricezione della comunicazione;
  • richiedere chiarimenti sui dati contributivi utilizzati dall’INPS per il calcolo degli indicatori. 

Il modello può essere inviato insieme alla documentazione ritenuta utile a supporto delle spiegazioni fornite.

La circolare introduce inoltre una procedura specifica per le eventuali regolarizzazioni volontarie che i datori di lavoro decidano di effettuare dopo aver ricevuto la comunicazione ISAC.

In particolare, è stato predisposto un canale dedicato nella procedura “Compilazione online” disponibile nel portale INPS per aziende e intermediari. All’interno della sezione “Scelta variazioni” è stata inserita la funzione denominata “Regolarizzazione da compliance”, che consente di trasmettere i flussi di correzione.

Attraverso questo canale l’azienda può inviare flussi UniEmens di regolarizzazione collegati alla comunicazione ricevuta, indicando i riferimenti della lettera di compliance e procedendo alla sistemazione dei dati contributivi eventualmente errati o incompleti. 

Fonte immagine: open ai
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