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COMMERCIALISTI E PRATICHE DI FINANZIAMENTO: NON SERVE L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE

Commercialisti e pratiche di finanziamento: non serve l'iscrizione all'Ordine

La Cassazione chiarisce i limiti della consulenza riservata e il diritto al compenso anche senza iscrizione all'albo professionale

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Con l’ordinanza n. 7128 del 25 marzo 2026, la Corte di Cassazione interviene su un tema di grande interesse per professionisti, datori di lavoro e consulenti: la qualificazione delle attività connesse alla gestione di pratiche di finanziamento e i riflessi sul diritto al compenso.

La pronuncia chiarisce che non tutte le attività di assistenza economico-finanziaria rientrano tra quelle riservate ai commercialisti. In particolare, viene distinta l’attività tipica di consulenza tecnica (art. 1 del DPR n. 1067/1953) , soggetta a iscrizione all’albo professionale, da attività di supporto in pratiche amministrative  che possono essere svolte anche da soggetti non iscritti.

Il principio affermato assume rilievo pratico  in quanto incide direttamente sulla validità dei contratti e sulla possibilità di richiedere il pagamento delle prestazioni rese. La decisione  ribadisce che  l’obbligo di iscrizione professionale  riguarda esclusivamente lo svolgimento di attività riservate per legge.

1) I dettagli del caso: gestione di pratiche bancarie

La controversia  nasceva per il rifiuto di una societa di pagamento per prestazioni consistenti nell’assistenza nella predisposizione e gestione di pratiche di finanziamento bancario, In primo grado,  tale rifiuto è stato   giustificato confermando che l’attività era riconducibile a quella tipica del commercialista e che, pertanto, fosse necessaria l’iscrizione all’albo professionale che il ricorrente non poteva vantare. .

Anche il giudice di appello aveva confermato tale impostazione, rilevando che la documentazione relativa ad altre eventuali iscrizioni risultava tardiva o comunque non idonea a dimostrare l'abilitazione . Inoltre, era stata ritenuta inammissibile la diversa qualificazione dell’attività proposta in sede di appello, considerata come una modifica sostanziale della domanda (mutatio libelli).

Il ricorrente ha contestato tale interpretazione, sostenendo che l’attività svolta non rientrava tra quelle riservate ai commercialisti e che la diversa qualificazione giuridica della prestazione non comportava una modifica della domanda, ma solo un adeguamento della stessa ai fatti già dedotti.

La questione centrale si è quindi articolata su due profili: da un lato, la corretta qualificazione dell’attività svolta; dall’altro, la necessità o meno dell’iscrizione a un albo per il riconoscimento del compenso.

2) La decisione: per atti amministrativi inconferente l'iscrizione ad albi professionali

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, riconoscendo innanzitutto che la diversa qualificazione dell’attività non costituisce domanda nuova, ma una semplice riqualificazione giuridica dei medesimi fatti.

Nel merito, la Suprema Corte ha affermato che l’attività di instaurazione e gestione di pratiche di finanziamento non rientra tra quelle riservate ai commercialisti. In particolare, tale attività non integra la consulenza tecnica disciplinata dall’art. 1 del DPR n. 1067/1953, ma si configura come attività distinta, priva di riserva legale.

È stato inoltre chiarito che la disciplina della mediazione creditizia, prevista dal D.Lgs. n. 141/2010 e dagli artt. 128-sexies e 128-septies del Testo Unico Bancario, si applica solo quando vi sia una vera e propria attività di intermediazione, caratterizzata dalla messa in contatto tra cliente e istituti finanziari in modo professionale e indipendente. Diversamente, la semplice presentazione di una domanda di finanziamento costituisce un’attività meramente amministrativa e non regolamentata.

Da tale qualificazione deriva una conseguenza rilevante: il diritto al compenso non può essere escluso per il solo fatto della mancata iscrizione a un albo professionale. Infatti, secondo i principi generali desumibili dagli artt. 1418 e 2231 c.c., la nullità del contratto e l’impossibilità di ottenere il pagamento si verificano solo quando la prestazione rientra tra quelle riservate.

Nel caso di specie, trattandosi di attività non riservata, trova applicazione il principio di libertà del lavoro autonomo o di impresa di servizi. Di conseguenza, il professionista ha diritto alla retribuzione per l’attività svolta e può agire per il recupero del credito

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