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TFS E TFR DIPENDENTI PUBBLICI: LE NOVITÀ SUI PAGAMENTI

TFS e TFR dipendenti pubblici: le novità sui pagamenti

I chiarimenti INPS sulla riduzione dei tempi di pagamento e regole operative per rateizzazione e decorrenza dopo la legge di bilancio 2026- Circolare 30 2026

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Con la circolare n. 30 del 27 marzo 2026, l’Istituto fornisce un quadro aggiornato e sistematico dei termini di pagamento e delle modalità di rateizzazione del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) per i dipendenti pubblici. 

Il documento interviene in un contesto normativo già oggetto di numerosi interventi, con l’obiettivo di chiarire le tempistiche applicabili in base alle diverse causali di cessazione dal servizio e ai requisiti pensionistici maturati. 

Si tratta delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026, che incidono sui tempi di liquidazione per alcune categorie di lavoratori, imponendo ai datori di lavoro pubblici e ai consulenti una attenta gestione delle decorrenze.

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1)

La disciplina del pagamento del TFS/TFR trova fondamento nell’articolo 3 del decreto-legge n. 79/1997, successivamente modificato da diversi interventi legislativi che hanno introdotto sia il differimento dei termini sia la rateizzazione delle prestazioni. 

In particolare, la legge n. 147/2013 ha stabilito soglie di importo oltre le quali il pagamento avviene in più tranche annuali.

La Corte costituzionale, con le sentenze n. 159/2019 e n. 130/2023, ha confermato la legittimità del sistema, pur evidenziando l’esigenza di garantire una liquidazione tempestiva, soprattutto nei casi di cessazione per limiti di età.

Su tale assetto interviene l’articolo 1, comma 198, della legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026), che modifica il termine dilatorio per il pagamento del TFS/TFR, riducendolo da 12 a 9 mesi per i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2027. 

La modifica riguarda esclusivamente le cessazioni per pensionamento di vecchiaia o per limiti ordinamentali, lasciando invariati i termini per le altre fattispecie, come dimissioni volontarie o cessazioni senza diritto a pensione.

2) Le novità 2026

La principale novità operativa consiste nella riduzione dei tempi di pagamento per specifiche ipotesi di cessazione.

 In particolare: 

  • per i pensionamenti maturati entro il 31 dicembre 2026 resta il termine di 12 mesi (più 3 mesi per il pagamento); 
  • per i pensionamenti dal 1° gennaio 2027 il termine scende a 9 mesi (più 3 mesi per il pagamento); 
  • restano invariati i termini più lunghi per dimissioni volontarie o altre cessazioni (24 mesi); 
  • continua ad applicarsi il termine breve di 105 giorni nei casi di decesso o inabilità.

Permane inoltre il sistema di rateizzazione in base all’importo complessivo della prestazione:

Importo TFS/TFRModalità di pagamento
Fino a 50.000 euroUnica soluzione
Tra 50.000 e 100.000 euroDue rate annuali (50.000 + residuo)
Oltre 100.000 euroTre rate annuali (50.000 + 50.000 + residuo)

Le rate successive alla prima vengono erogate a distanza di 12 mesi dalla maturazione del diritto al primo pagamento.

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3) Le istruzioni operative - i diversi casi

Dal punto di vista applicativo, i datori di lavoro pubblici e i consulenti devono verificare con precisione la causa di cessazione e la data di maturazione del diritto pensionistico, elementi determinanti per individuare il corretto termine di pagamento.

Nei casi ordinari:

  • cessazione per limiti di età o pensionamento: decorrenza dopo 12 mesi (o 9 mesi dal 2027) e pagamento entro i successivi 3 mesi;
  • cessazione per dimissioni volontarie o licenziamento: decorrenza dopo 24 mesi;
  • cessazione per inabilità o decesso: pagamento entro 105 giorni.

Particolare attenzione deve essere posta alle fattispecie con requisiti pensionistici “speciali” (quota 100, quota 102, pensione anticipata flessibile, APE sociale, cumulo contributivo). In tali casi, la decorrenza del termine non coincide con la cessazione dal servizio, ma con il momento in cui si maturano i requisiti ordinari della pensione di vecchiaia o anticipata.

Per il comparto scuola, inoltre, la cessazione avviene al termine dell’anno scolastico (31 agosto), ma la decorrenza del termine può essere collegata alla maturazione del requisito entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Ulteriore aspetto operativo riguarda i lavoratori che cessano senza diritto a pensione e presentano successivamente domanda: se la richiesta avviene entro 24 mesi, i termini si ricalcolano sulla base del requisito pensionistico; decorso tale periodo, resta fermo il termine originario.

Infine,  si ricorda che il mancato rispetto dei termini comporta l’obbligo di corresponsione degli interessi legali per ogni giorno di ritardo, con conseguenti impatti economici per le amministrazioni.

Fonte immagine: Foto di Stefan Schweihofer da Pixabay
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