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ISCRO E DIS-COLL: L' ISCRIZIONE IN GESTIONE SEPARATA NON È REQUISITO SOSTANZIALE

ISCRO e DIS-COLL: l' iscrizione in Gestione Separata non è requisito sostanziale

Il Messaggio INPS n. 1129/2026 ridefinisce come requisito formale l'iscrizione alla Gestione per l’accesso alle prestazioni, in presenza dei dovuti versamenti contributivi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il Messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026, l’INPS interviene su un aspetto operativo di particolare rilievo :  il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata ai fini dell’accesso alle indennità ISCRO e DIS-COLL. Il chiarimento nasce da criticità emerse in sede istruttoria delle domande, dove numerosi richiedenti, pur in regola con il versamento contributivo, si sono visti respingere l’istanza per mancata formalizzazione dell’iscrizione.

L’intervento dell’Istituto  chiarisce che l'iscrizione è da considerare requisito formale la cui mancanza non inficia il diritto  alle prestazioni, in presenza degli altri requisiti. Non sono presenti informazioni precise sulla necessita di ricorso amministrativo per il riesame delle domande respinte. 

Ecco i dettagli 

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1) Le norme in materia di Iscro e DisColl

L’indennità ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) è stata resa strutturale dalla legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), dopo una fase sperimentale triennale. Essa è destinata ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano abitualmente attività professionale ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.

Tra i requisiti la normativa richiede:

  1. iscrizione alla Gestione separata ex articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995;
  2. regolarità contributiva;
  3. assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Leggi maggiori dettagli in ISCRO 2025 requisiti , regole ed esempi

Analogo requisito è previsto per la DIS-COLL, introdotta dal decreto legislativo n. 22/2015, destinata a collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca. In questo caso, è richiesta l’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata e almeno un mese di contribuzione nel periodo di riferimento.

In via generale, la prassi amministrativa ha sempre distinto tra:

  1. iscrizione  alla Gestione Separata , da effettuarsi a cura del lavoratore;
  2. versamento contributivo

L’iscrizione, secondo l’impostazione originaria, non si considerava automatica a seguito del versamento, ma richiede un adempimento specifico.

Leggi in merito: DIS COLL regole e istruzioni per la domanda

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2) Il nuovo orientamento INPS

Il Messaggio INPS introduce un chiarimento rilevante sotto il profilo applicativo: la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione separata non preclude l’accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL, a condizione che risulti comunque adempiuto l’obbligo contributivo.

In particolare, l’Istituto prende atto delle criticità emerse nella prassi, dove numerosi soggetti  avevano regolarmente versato i contributi e risultavano di fatto operanti nella Gestione separata; ma non avevano completato la procedura formale di iscrizione.

Alla luce di ciò, viene stabilito che:

  • il requisito sostanziale è rappresentato dal versamento contributivo;
  • la mancanza dell’iscrizione formale non determina automaticamente il rigetto della domanda;
  • resta comunque necessario procedere alla regolarizzazione dell’iscrizione.

INPS non chiarisce se  nei casi di rigetto motivato esclusivamente dall’assenza di iscrizione formale, sia necessario presentare domanda oppure se il riesame verrà effettuato d'ufficio,  laddove i contributi risultino regolarmente versati.

Pur in presenza del nuovo orientamento, l’INPS ribadisce comunque la necessità di formalizzare l’iscrizione, che rimane un adempimento obbligatorio e che restano invariati tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa e dalle circolari di riferimento (ISCRO: circolare n. 84/2024; DIS-COLL: circolare n. 115/2017), sia in fase di accesso sia durante la fruizione delle prestazioni.

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