Con l’ordinanza n. 7975 del 31 marzo 2026, la Corte di Cassazione torna sul tema del potere di recesso del datore di lavoro per superamento del comporto per malattia del lavoratore, chiarendo in particolare quando l’inerzia datoriale produca effetti sul rapporto di lavoro e possa integrare di fatto una rinuncia al licenziamento ..
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1) Il caso: licenziamento dopo un anno dal rientro
La vicenda riguarda una lavoratrice licenziata per superamento del periodo di comporto previsto dal contratto collettivo, fissato in 120 giorni nell’arco di un triennio.
Il datore di lavoro aveva intimato il licenziamento dopo un’ulteriore assenza per malattia, sostenendo che il limite fosse stato superato nel periodo di riferimento.
La lavoratrice contestava il provvedimento evidenziando che il comporto era già stato superato in precedenza e che, nonostante ciò, il rapporto era proseguito per oltre un anno dopo il rientro in servizio. Tale circostanza, secondo la ricorrente, aveva generato un legittimo affidamento sulla prosecuzione del rapporto, configurando una rinuncia implicita del datore all’esercizio del suo potere di recesso.
La Corte d’Appello aveva accolto questa impostazione, rilevando che il superamento del comporto si era verificato in un momento antecedente rispetto al licenziamento e che il datore, lasciando proseguire il rapporto per un periodo significativo, aveva di fatto rinunciato a licenziare per quelle assenze.
Di conseguenza, aveva disposto la reintegrazione e il risarcimento del danno, applicando la tutela prevista dall’art. 18, comma 7, della legge n. 300/1970.
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2) La decisione della Cassazione: inerzia e rinuncia tacita al recesso
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito, fornendo un’articolata motivazione di particolare interesse operativo.
In primo luogo, i giudici hanno ribadito che il datore di lavoro può esercitare il licenziamento per superamento del comporto sia durante l’assenza per malattia sia successivamente al rientro del lavoratore. Tuttavia, nel secondo caso, il comportamento datoriale deve essere valutato alla luce dei principi di buona fede e correttezza.
Elemento centrale della decisione è il riconoscimento della cosiddetta “rinuncia tacita” al potere di recesso. Tale rinuncia si configura quando, dopo il superamento del comporto, il datore consente la prosecuzione del rapporto per un periodo apprezzabile senza adottare alcun provvedimento espulsivo. In questo contesto, il lavoratore può maturare un affidamento legittimo sulla stabilità del rapporto.
La Cassazione chiarisce che tale rinuncia ha effetti limitati ma vincolanti: riguarda esclusivamente le assenze già maturate e che avrebbero potuto giustificare il licenziamento. Di conseguenza, tali assenze non possono essere successivamente “recuperate” e utilizzate nuovamente ai fini del calcolo del comporto. Un diverso approccio, infatti, risulterebbe incompatibile con il significato abdicativo del comportamento datoriale.
Resta ferma, invece, la possibilità per il datore di lavoro di esercitare il recesso in presenza di nuovi eventi morbosi successivi, purché fondati su un autonomo superamento del periodo di comporto. In altre parole, la rinuncia non elimina il potere di licenziare in futuro, ma impedisce di basarsi su fatti già “consumati” e oggetto di precedente tolleranza.
La pronuncia rafforza quindi un orientamento consolidato secondo cui l’inerzia datoriale, se protratta e significativa, assume valore negoziale e incide direttamente sul proseguimento del rapporto di lavoro.
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