×
HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

PENSIONI 2023-2024: RIVALUTAZIONE A BLOCCHI LEGITTIMA PER LA CONSULTA

Pensioni 2023-2024: rivalutazione a blocchi legittima per la Consulta

La Corte Costituzionale sentenza n. 52/2026 sul calcolo a blocchi della rivalutazione delle pensioni per il 2023 e 2024 - Come funzionano i due sistemi di perequazione.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la sentenza n. 52 del 25 febbraio 2026 (depositata il 16 aprile 2026), la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Trento in merito al meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni per gli anni 2023 e 2024. Sotto esame erano l'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) e l'art. 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024). 

Entrambe le norme avevano stabilito le aliquote di rivalutazione pensionistica applicandole sull'importo complessivo del trattamento — il cosiddetto sistema "a blocchi" — in deroga al sistema ordinario "per fasce" o "a scaglioni" previsto a regime dall'art. 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Per una panoramica completa e approfondita vedi l'eBook Pensioni 2026 del prof. L. Pelliccia aggiornato con le novità della legge di bilancio 2026. 

Ti potrebbero interessare anche :

1) Il caso: rivalutazione a blocchi o a scaglioni?

Il Tribunale di Trento aveva sollevato la questione nel corso di una controversia promossa da un pensionato titolare di trattamento di vecchiaia di importo superiore a 10 volte il minimo INPS, il quale lamentava una perdita mensile di

  • € 170,30 nel 2023 e di
  •  € 316,80 nel 2024

rispetto a quanto avrebbe ricevuto con il calcolo per fasce.

Il nodo centrale è la differenza tecnica tra i due metodi:

  • Sistema "a blocchi": si applica un'unica aliquota percentuale sull'intero importo della pensione, in funzione della fascia reddituale complessiva di appartenenza.
  • Sistema "a scaglioni": l'importo è scomposto in fasce successive, ciascuna rivalutata con la propria aliquota (più favorevole per le fasce più basse).

Il sistema a blocchi produce inevitabilmente una rivalutazione inferiore rispetto a quello a scaglioni, e può generare un effetto di allineamento: pensioni originariamente distinte finiscono per convergere sullo stesso importo rivalutato. Per evitare il più grave "effetto di sorpasso" — in cui una pensione inizialmente più bassa supera quella più alta — le norme censurate prevedono  una apposita clausola di salvaguardia, che allinea i trattamenti contigui entro margini differenziali contenuti (al massimo € 68,09).

Il rimettente riteneva che questo meccanismo violasse gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, ledendo i principi di proporzionalità, adeguatezza e non contraddittorietà del sistema pensionistico.

Per una panoramica completa e approfondita vedi l'eBook Pensioni 2026 del prof. L. Pelliccia aggiornato con le novità della legge di bilancio 2026. 

Ti potrebbero interessare:

2) La decisione della Corte: perché il sistema a blocchi supera il vaglio

La Corte ha respinto tutte le censure con argomentazioni precise.

Sul piano degli artt. 36 e 38 Cost. (proporzionalità e adeguatezza), i giudici hanno rilevato che i differenziali d'importo entro cui si verifica l'allineamento sono numericamente esigui e non tali da compromettere il nesso, pur tendenziale e non rigido, tra pensione e lavoro prestato.

Viene evidenziato che il legislatore dispone di ampia discrezionalità nel bilanciare la tutela dei pensionati con le esigenze di finanza pubblica — documentate nelle relazioni tecniche ai disegni di legge, che stimavano risparmi di circa 2,1 miliardi nel 2023 e 4,1 miliardi nel 2024.

 Inoltre occorre tenere presente che  il sistema a blocchi non "blocca" la rivalutazione: garantisce comunque un aumento a tutti i trattamenti, seppur in misura ridotta per le pensioni più alte.

Sul piano dell'art. 3 Cost. (ragionevolezza e non contraddittorietà), la Corte ha chiarito che la critica al sistema a blocchi ricalca sostanzialmente quella già respinta in relazione agli artt. 36 e 38. Una volta escluso che l'allineamento tra classi reddituali contigue leda la proporzionalità — stante l'esiguità delle differenze che si realizzano — non può configurarsi alcuna irragionevole contraddizione con i criteri retributivi e contributivi di calcolo delle pensioni.

La Corte ha infine ricordato che sistemi analoghi di  limitazione della perequazione erano già stati ritenuti conformi alla  Costituzione (sentenze n. 173/2016, n. 234/2020, n. 19/2025 e n. 167/2025), e che solo una misura tale da rendere manifestamente irragionevole la scelta legislativa potrebbe giustificare una dichiarazione di incostituzionalità.

3) Scarica qui il testo della pronuncia

Sentenza Corte Costituzionale n. 52 2026

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 04/05/2026 Pensioni vittime del dovere: esenzione IRPEF estesa dal 2026

INPS chiarisce applicazione dei benefici fiscali su tutti i trattamenti pensionistici con la circolare 51 del 30.4.2026

Pensioni vittime del dovere: esenzione IRPEF estesa dal 2026

INPS chiarisce applicazione dei benefici fiscali su tutti i trattamenti pensionistici con la circolare 51 del 30.4.2026

Rapporto parità 2026: proroga al 15 maggio -  Modello e istruzioni

Nuova scadenza 15 maggio 2026 per l' invio del rapporto biennale sulla parità di genere, Modello , istruzioni e agevolazioni collegate.

Verifiche attrezzature: elenco abilitati  al 23 aprile  2026

Pubblicato il 71° elenco dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro con Decreto Direttoriale 51 2026

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2026 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.