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TFR AI FONDI PENSIONE: LA PORTABILITÀ SLITTA A OTTOBRE 2026

TFR ai fondi pensione: la portabilità slitta a ottobre 2026

Nella conversione del DL PNRR la proroga della norma sul trasferimento del tfr dei lavoratori a fondi non contrattuali. Ecco i dettagli

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha  introdotto una riforma importante in materia di previdenza complementare, con decorrenza 1° luglio 2026 che comprendeva vari aspetti. Tra le varie modifiche, l'art. 1, comma 201, lettera c) prevedeva una novità specifica sul diritto del lavoratore a trasferire il proprio TFR (nuove quote) e i contributi datoriali verso una nuova forma pensionistica complementare da lui liberamente scelta.

Con la conversione in legge del Decreto legge PNRR,  Legge  50 2026, pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale, la decorrenza di questa norma viene rinviata dal 1 luglio al 1 ottobre 2026.

Vediamo meglio di cosa  si tratta.

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1) La norma sulla portabilità oggetto di rinvio

La normativa oggetto di differimento era definita dalla lettera c) dell’articolo 1, comma 201, della L. 30 dicembre 2025, n. 199  e  prevedeva, a partire dal 2026  il diritto del lavoratore al versamento ad nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta degli accantonamenti inerenti alle nuove quote di trattamento di  fine rapporto e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro, ma solo nei limiti e secondo le modalità posti dai contratti o  accordi collettivi di lavoro (anche aziendali).

In sintesi con la legge di bilancio 2026 le  quote di TFR e i contributi del datore di lavoro possono essere trasferiti verso una forma pensionistica complementare a scelta dek lavoratore  , senza  limitazioni previste dalla contrattazione collettiva 

Questa liberalizzazione è quella che ora parte il 31 ottobre 2026 anziché il 1° luglio.

2) Restano ferme le altre novità sul tfr: silenzio assenso e soglie per il Fondo INPS

Il differimento  operato con la legge 50 2026 è chirurgico: riguarda solo la lettera c). Quindi tutte le altre previsioni del comma 201  della legge di bilancio in materia di previdenza complementare rimangono operative dal 1° luglio 2026:

  • silenzio assenso di 60 giorni
  •  soglie piu basse per l'obbligo di versamento  dele quote di TFR  al Fondo INPS in assenza di opzione del lavoratore
  • attesa di nuove istruzioni  COVIP ( con due diversi termini: luglio  e  ottobre per questa specifica norma).

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