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ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 2026: I REQUISITI AGGIORNATI

Assegno Unico universale 2026: i requisiti aggiornati

Il DL 19 2026 convertito in legge amplia la platea dei beneficiari dell'Assegno Unico universale: Residenza in Italia non essenziale

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Nella conversione del DL 19 2026 per la realizzazione del PNRR è stata prevista una modifica ai requisiti  che danno diritto  l'assegno unico universale per i figli, il contributo economico parametrato all'ISEE familiare per ogni figlio naturale o adottivo.

Per gli importi e le domande vedi Assegno Unico universale  2026 tabelle  importi, ISEE domanda

 In particolare, con le modifiche alla normativa vigente ( articoli 1 e 3 del D.lgs. n. 230 del 2021) tra i richiedenti rientrano anche

  1. i lavoratori degli Stati membri dell’Unione europea non residenti in Italia, che hanno un contratto di lavoro subordinato o di attività da lavoro autonomo con iscrizione a una gestione previdenziale  obbligatoria secondo la legislazione italiana e versamento effettivo della  relativa contribuzione  obbligatoria secondo la legislazione italiana, e 
  2. coloro, in possesso dei requisiti previsti, che hanno figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea a carico  fiscalmente secondo la legislazione italiana.

La modifica si è resa necessaria dopo il ricorso presentato alla Corte di giustizia dell’Unione europea contro l’Italia (Causa C-630/24)91,  e accolto , in quanto la normativa relativa all’assegno unico e universale violava gli obblighi di cui all’articolo 45 TFUE, agli articoli 4, 7 e 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 e all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011.

1) Assegno Unico tutti i requisiti previgenti

Come detto, l'’assegno unico universale - AUU-  spetta  a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.

  • per ogni figlio minorenne a carico e 
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età .

ATTENZIONE sono  figli a carico  quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE dal beneficiario 

 il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento familiare.

Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, l'assegno è riconosciuto in presenza di una delle condizioni seguenti:

  • iscrizione a scuola secondaria superiore o a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) a un corso di laurea riconosciuto 
  • contratto di apprendistato, o di tirocinio che rispetti le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 201

In caso di disabilità del figlio a carico, non sono previsti limiti d’età né altre condizioni.

Sono inclusi quindi  

  • cittadini italiani 
  • cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, 
  • gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
  • i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
  • i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
  • i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., 
  • i “familiari”di cittadini dell’Unione europea titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (cfr. gli artt. 10 e 17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30). 
  •  i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (cfr. gli articoli 29 e 30 del T.U.).

ATTENZIONE il richiedente deve essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia.  A questo proposito INPS ha precisato  che:

  • le imposte sono considerate al lordo degli oneri deducibili quindi  sono inclusi anche gli incapienti,  e  che 
  • non rileva esclusione o esenzione dal pagamento dell’imposta prevista dall’ordinamento quindi possono beneficiare  lavoratori frontalieri esonerati dal pagamento delle imposte per l' accordo internazionale, ma non potranno invece beneficiarne coloro che risiedono oltre confine (anche a San Marino) e lavorano in Italia.

Hanno diritto all’assegno per l’intero anno qualora il contratto di lavoro a tempo determinato sia in essere al momento della presentazione della domanda e abbia una durata di almeno sei mesi nell’anno di riferimento.

Fonte immagine: Foto di congerdesign da Pixabay
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