Con la circolare INPS n. 49 del 22 aprile 2026 , l’Istituto fornisce , con molto ritardo, le istruzioni operative relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi prevista dal decreto-legge n. 25/2026, emanato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia a partire dal 18 gennaio 2026 (cd.Ciclone Harry).
La misura riguarda un ampio perimetro di contribuenti – datori di lavoro, lavoratori autonomi e professionisti – e incide sia sugli obblighi informativi sia sui versamenti contributivi in scadenza nel periodo emergenziale, in un totale di
- 178 Comuni in Calabria,
- 171 in Sardegna e
- 259 in Sicilia.
Vedi gli elenchi completi all'ultimo paragrafo .
La circolare chiarisce inoltre modalità di accesso al beneficio, soggetti interessati e regole per la successiva ripresa dei pagamenti, prevista con scadenza unica il 10 ottobre 2026.
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1) Quadro normativo e elenco territori interessati
l riferimento normativo è l’articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, adottato per fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi. Tale disposizione prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, inclusi i premi assicurativi obbligatori .
La sospensione si applica ai soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano residenza, sede legale o operativa in immobili danneggiati ubicati nei territori individuati dalle ordinanze della Protezione civile.(vedi gli elenchi all'ultimo paragrafo)
Sono inclusi:
- datori di lavoro privati (anche domestici);
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata.
La norma stabilisce inoltre che:
- la sospensione riguarda anche contributi derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito;
- non è previsto il rimborso dei contributi già versati;
- la misura si estende anche alle quote di TFR da versare al Fondo di tesoreria.
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2) La sospensione degli adempimenti: come e per chi
La principale novità riguarda l’estensione della sospensione a un ampio spettro di adempimenti contributivi, compresi quelli rateali e derivanti da accertamenti.
Di seguito i principali elementi operativi:
| Elemento | Previsione |
|---|---|
| Periodo di sospensione | Dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026 |
| Versamenti sospesi | Contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi |
| Inclusioni | Rateazioni, note di rettifica, avvisi di addebito, cartelle |
| Recupero | Unica soluzione entro il 10 ottobre 2026 |
| Sanzioni/interessi | Non applicati |
È espressamente previsto che la sospensione riguarda anche la quota contributiva a carico dei lavoratori, che dovrà essere versata dal datore alla ripresa dei pagamenti, senza sanzioni né interessi .
Ulteriore novità è l’estensione della sospensione anche agli adempimenti informativi, come l’invio dei flussi Uniemens, con modalità differenziate in base alla tipologia di contribuente.
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3) Istruzioni operative dettagliate
Datori di lavoro con dipendenti
Per accedere alla sospensione è necessario presentare richiesta tramite il “Cassetto previdenziale aziende”, chiedendo l’attribuzione del codice di autorizzazione “6M” .
Nel flusso Uniemens devono essere utilizzati:
- codice causale “N983” per indicare i contributi sospesi;
- valorizzazione delle somme a credito corrispondenti.
In presenza di più sedi operative, la sospensione si applica solo ai lavoratori impiegati nelle unità ubicate nei territori colpiti.
Ripresa dei versamenti
I contributi sospesi devono essere versati:
- entro il 10 ottobre 2026;
- in unica soluzione;
- tramite modello F24 con causale “DSOS” .
Artigiani e commercianti
La sospensione riguarda anche i contributi sul minimale, inclusa la rata del quarto trimestre 2025. Il pagamento dovrà avvenire utilizzando i modelli F24 già predisposti nel cassetto previdenziale.
Gestione separata
I committenti devono indicare nel flusso Uniemens il codice calamità “42” per dichiarare il diritto alla sospensione. Eventuali flussi già trasmessi devono essere rettificati entro il termine del 10 ottobre 2026.
Settore agricolo
Per i datori di lavoro agricoli, la sospensione include, tra l’altro, la contribuzione del terzo trimestre 2025 con scadenza 16 marzo 2026. Gli adempimenti sospesi devono essere regolarizzati entro il 10 ottobre 2026.
Lavoro domestico
La sospensione riguarda i contributi del primo trimestre 2026, con scadenza ordinaria 10 aprile 2026. È sospeso anche il termine di 10 giorni per il versamento in caso di cessazione del rapporto nel periodo interessato.
Riscossione e DURC
Sono sospesi anche i termini dei versamenti derivanti da cartelle e avvisi di addebito. La sospensione opera automaticamente, senza necessità di istanza .
Ai fini del DURC, restano esigibili le posizioni debitorie antecedenti al 18 gennaio 2026, mentre quelle oggetto di sospensione non incidono sulla regolarità contributiva.
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4) Scarica l'elenco dei territori interessati dalla sospensione
L’individuazione dei territori interessati non è contenuta nella circolare INPS, ma nelle ordinanze della Protezione civile n. 1180/2026 e n. 1181/2026, i cui allegati riportano l’elenco puntuale dei Comuni colpiti, successivamente aggiornato su proposta delle Regioni interessate.
SCARICA QUI L'ELENCO ORDINANZA 1180 2026