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TFR FONDO TESORERIA: ISTRUZIONI SULLE REGOLE 2026 PER L' AGRICOLTURA

TFR Fondo Tesoreria: istruzioni sulle regole 2026 per l' agricoltura

INPS chiarisce le novità della legge di bilancio 2026 e il calcolo soglia dimensionale dei datori di lavoro agricoli - Regolarizzazione entro il 31 maggio

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Con il messaggio INPS n. 1388 del 24 aprile 2026 vengono fornite importanti indicazioni operative per i datori di lavoro agricoli in merito alle modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria, introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025). Le novità incidono in particolare sulla determinazione della soglia dimensionale aziendale che fa scattare l’obbligo di versamento del TFR al Fondo, nonché sulle modalità di computo della forza lavoro nel settore agricolo, caratterizzato da una forte presenza di rapporti a termine. Il documento integra le istruzioni già contenute nella circolare INPS n. 12/2026, con specifico riferimento alle peculiarità della gestione contributiva agricola.

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1) Le novità normative

La disciplina del Fondo di Tesoreria trova origine nell’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge n. 296/2006, che prevede l’obbligo per i datori di lavoro con determinati requisiti dimensionali di versare le quote di TFR maturate dai lavoratori. La legge di Bilancio 2026 ha modificato il comma 756, introducendo nuovi criteri di individuazione della soglia dimensionale per l'obbligo, basati sulla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno precedente.

In particolare, dal 1° gennaio 2026 l’obbligo riguarda anche i datori di lavoro che raggiungono la soglia dimensionale negli anni successivi all’avvio dell’attività, con riferimento alla media dei lavoratori dell’anno precedente. Per il biennio 2026-2027 è prevista una soglia temporanea di almeno 60 addetti, destinata a ridursi progressivamente negli anni successivi fino a 40 addetti dal 2032.

Restano validi i principi generali già definiti dalle circolari INPS n. 70/2007 e n. 105/2007, secondo cui nel calcolo della media devono essere inclusi tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, dalla durata del rapporto e dall’orario di lavoro, salvo specifiche esclusioni.

2) Soglia dimensionale: come si calcola

Il messaggio INPS introduce chiarimenti  per il settore agricolo, con riferimento al computo della forza lavoro. In particolare: 

  1. Operai a tempo determinato (OTD): sono sempre computati ai fini della soglia dimensionale, anche se il rapporto è inferiore a tre mesi. Le giornate lavorate sono conteggiate sulla base delle denunce Uniemens/PosAgri, con limite massimo di 26 giornate mensili. 
  2. OTD con TFR corrisposto mensilmente: pur non essendo soggetti al versamento al Fondo (in quanto il TFR è già erogato), concorrono comunque al calcolo della media aziendale. 
  3. Operai agricoli occasionali (OTDO): non rientrano nel computo della soglia dimensionale e non sono soggetti al Fondo di Tesoreria, in quanto regolati da una disciplina speciale con contribuzione semplificata.

 Il calcolo della forza media annua avviene mediante una formula standardizzata, basata sulle giornate lavorative complessive rapportate a 312 giornate annue (26 giorni per 12 mesi).

ElementoRegola di computo
Operai a tempo indeterminato (OTI)26 giornate per mese (max 312 annue)
Operai a tempo determinato (OTD)Giornate effettive da Uniemens, max 26/mese
Lavoratori part-timeRiduzione proporzionale all’orario
Operai occasionali (OTDO)Esclusi dal computo
FormulaTotale giornate / 312

3) Superamento soglia come fare la regolarizzazione

Sul piano operativo, i datori di lavoro agricoli sono chiamati a effettuare con tempestività la verifica della soglia dimensionale sulla base della media dei lavoratori occupati nel 2025. Qualora emerga l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria dal 1° gennaio 2026, è necessario attivarsi immediatamente per la regolarizzazione delle quote di TFR già maturate. In particolare, l’INPS ha fissato al 31 maggio 2026 il termine entro cui effettuare il versamento delle quote riferite ai periodi di paga da gennaio 2026 fino alla mensilità in corso alla data di pubblicazione del messaggio, senza applicazione di sanzioni civili. Dal punto di vista procedurale, i datori di lavoro devono: richiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione “1R” tramite il Cassetto previdenziale, sezione “Comunicazioni bidirezionali”, allegando il modulo “SC34_TFR_Tesoreria”; verificare l’eventuale necessità del codice “2R” nei casi di trasferimento di lavoratori ai sensi dell’articolo 2112 c.c.; procedere al versamento mediante flusso Uniemens/PosAgri utilizzando i codici retributivi già in uso, senza variazioni tecniche; effettuare la regolarizzazione per ciascun periodo di competenza, indicando correttamente le quote di TFR dovute.

AdempimentoModalità operativaScadenza
Verifica soglia dimensionaleMedia lavoratori anno 2025Immediata
Richiesta codice “1R”Cassetto previdenziale + modulo SC34Prima del versamento
Versamento TFR al FondoFlusso Uniemens/PosAgriMensile
Regolarizzazione arretrati 2026Versamento senza sanzioni31 maggio 2026
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