E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 2024 l'ultimo decreto attuativo della legge delega in materia di disabilità (L. n. 227/2021) approvato definitivamente dal Governo ad aprile 2024 . Questo decreto n. 62 2024 , denominato Decreto Disabilità, introduce importanti novità per la Legge 104, il principale riferimento normativo vigente in Italia in tema di disabilità/invalidità-
Il Decreto Disabilità entrerà in vigore il 30 giugno 2024, con alcune disposizioni applicabili dal 10 gennaio 2025. Inoltre, il 2025 vedrà una fase di sperimentazione con l'applicazione a campione delle nuove disposizioni in materia di valutazione di base e multidimensionale.
Vediamo di seguito le principali novità con particolare riguardo alle modifiche alla legge 104 1992.
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1) Decreto disabilità 62 2024: gli obiettivi
Il nuovo decreto mira a ridefinire la condizione di disabilità riformare le procedure di accertamento delle diverse forme di invalidità e promuovere una valutazione multidimensionale per l'elaborazione e l'attuazione del Progetto di Vita Individuale e Personalizzato.
La riforma mira a semplificare le procedure di riconoscimento dell'invalidità , garantire una valutazione accurata e personalizzata delle condizioni di disabilità e promuovere una maggiore integrazione sociale e lavorativa.
Per ulteriori approfondimenti vedi Decreto disabilità in Gazzetta
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2) Le modifiche alla Legge 104/1992
Le principali modifiche riguardano l'articolo 3 della Legge 104/1992, che definisce chi ha diritto alle agevolazioni previste dalla legge.
Leggi in merito anche Permessi legge 104 regole e casi particolari
Nello specifico:
- Articolo 3, comma 1: La nuova definizione di persona con disabilità include chi presenta problematiche durature che, interagendo con barriere di diversa natura, possono ostacolare la partecipazione piena ed effettiva nei contesti di vita, accertate attraverso la valutazione di base.
- Articolo 3, comma 2: La persona con disabilità ha diritto a prestazioni in relazione alla necessità di sostegno, lieve o medio, e sostegno intensivo di livello elevato o molto elevato, individuate tramite la valutazione di base.
- Articolo 3, comma 3: Qualora la minorazione riduca l'autonomia personale rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, il sostegno è intensivo e determina priorità negli interventi dei servizi pubblici.
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3) La valutazione della disabilità
Valutazione di Base
La condizione di disabilità, come definita dal nuovo decreto, è accertata tramite una valutazione di base che si svolge in un'unica visita collegiale. Il processo di valutazione si conclude entro 90 giorni dalla ricezione del certificato medico introduttivo, con tempistiche ridotte per patologie oncologiche (15 giorni) e minori (30 giorni).
Prevista anche l'eliminazione delle visite di rivedibilità per semplificare il sistema di accertamento dell'invalidità civile.
Riconoscimento della Condizione di Disabilità
Il riconoscimento della condizione di disabilità porta all'acquisizione di una tutela proporzionata al livello di disabilità, con priorità per le necessità di sostegno intensivo. Questo include prestazioni volte a favorire l'inclusione scolastica e lavorativa.
Competenza Esclusiva INPS
Dal 1° gennaio 2026, la gestione del procedimento per la valutazione di base sarà esclusiva competenza dell'INPS, tramite le Unità Valutative di Base. Le commissioni per l'accertamento della disabilità saranno composte da medici e professionisti sanitari con specifiche competenze in materia di disabilità.
Il Progetto di Vita
Una delle novità più rilevanti è l'introduzione del Progetto di Vita Individuale, Personalizzato e Partecipato. Questo progetto mira a realizzare gli obiettivi personali della persona disabile, migliorando le condizioni di vita e favorendo l'inclusione sociale. La commissione, al termine della valutazione di base, informerà la persona interessata della possibilità di elaborare questo progetto.
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4) Concetto di accomodamento ragionevole
Nel decreto si introduce il concetto di Accodamento Ragionevole ai sensi dell'articolo 5-bis della Legge 104/1992, per garantire una maggiore tutela dei diritti delle persone con disabilità.
Questi cambiamenti saranno applicabili dal 30 giugno 2024, segnando l'inizio di una fase di sperimentazione durante il 2025, per testare le nuove disposizioni in materia di valutazione di base e multidimensionale su un campione della popolazione.
L'accomodamento ragionevole è un concetto fondamental che si riferisce a tutte le modifiche e adattamenti necessari e appropriati, che non comportano un onere sproporzionato o eccessivo, per garantire che le persone con disabilità possano godere e esercitare, su base di uguaglianza con gli altri, tutti i diritti umani e le libertà fondamentali.
In pratica, l'accomodamento ragionevole può includere:
- Modifiche Ambientali:Adattamenti fisici negli edifici, come rampe, ascensori, bagni accessibili e adeguamenti negli spazi di lavoro o studio.
- Modifiche Procedurali: Cambiamenti nelle procedure e nei regolamenti per facilitare l'accesso ai servizi, come la possibilità di utilizzare assistenti personali, interpreti o ausili tecnologici.
- Modifiche nei Tempi e nei Metodi di Lavoro o Studio: flessibilità negli orari , telelavoro, part-time, pause aggiuntive, e modalità di esecuzione delle attività lavorative o didattiche.
- Ausili Tecnologici:
- Fornitura di dispositivi tecnologici e software che facilitano l'accesso all'informazione e alla comunicazione per persone con disabilità sensoriali o cognitive.
- Formazione e Sensibilizzazione: Programmi di formazione per il personale e campagne di sensibilizzazione per promuovere la comprensione e l'inclusione delle persone con disabilità.
L'obiettivo dell'accomodamento ragionevole è eliminare o ridurre le barriere che impediscono alle persone con disabilità di partecipare pienamente alla vita sociale, economica, culturale e politica. Questo concetto è sancito anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia, che obbliga gli Stati membri ad adottare misure appropriate per garantire l'uguaglianza di opportunità e la non discriminazione.
5) Sperimentazione della riforma e proroga attuazione
La sperimentazione al 20 aprile 2026 è arrivata alla terza fase e coinvolge in totale 60 province (più alcune autonomie speciali), suddivise in tre fasi successive:
Fase 1 — dal 1° gennaio 2025 (9 province)
La prima fase sperimentale della riforma della disabilità è stata avviata il 1° gennaio 2025 su nove province: INPS Brescia, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro, Sassari, Trieste e Cremona.
Fase 2 — dal 30 settembre 2025 (11 territori)
Dal 30 settembre 2025 la sperimentazione è stata estesa alle province di Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo e Vicenza, nonché alla Regione autonoma Valle d'Aosta e alla Provincia autonoma di Trento. INPS Per queste ultime due, non è previsto l'intervento INPS nella gestione del procedimento.
Fase 3 — dal 1° marzo 2026 (40 province + Bolzano)
Il nuovo sistema di accertamento si estende alle seguenti 40 province: Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Como, Cosenza, Crotone, Cuneo, La Spezia, Mantova, Massa Carrara, Messina, Milano, Pavia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Savona, Sondrio, Terni, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vibo Valentia, nonché alla Provincia Autonoma di Bolzano. INPS
ATTENZIONE nelle nuove 40 province della terza fase, la sperimentazione riguarda esclusivamente tre patologie: autismo, sclerosi multipla e diabete mellito di tipo 2.
L'obiettivo è l'estensione uniforme della nuova procedura su tutto il territorio nazionale entro il 1° gennaio 2027.
La novità del DL PNRR 19 2026 convertito in legge
La legge di conversione del DL 19/2026 introduce una norma transitoria rilevante che integra il quadro descritto : il comma 4-quater dell'articolo 4 stabilisce che, per gli anziani di 70 anni e oltre, l'accertamento della non autosufficienza resta di competenza delle commissioni mediche delle ASL — le stesse già competenti per le valutazioni di invalidità — fino al 31 dicembre 2027 (e comunque fino alla piena attuazione del Titolo II del D.Lgs. 29/2024).
Questo significa che la riforma sperimentale — basata sul D.Lgs. 62/2024 — non riguarda gli over 70 per quanto concerne la non autosufficienza: per loro, le vecchie commissioni ASL rimangono competenti ancora per tutto il 2026 e il 2027.
Solo a partire dal 2027 (in via sperimentale) e dal 2028 (su tutto il territorio nazionale), anche gli anziani over 70 non autosufficienti rientreranno nel nuovo sistema di valutazione multidimensionale unificata, gestita congiuntamente da SSN, servizi sociali (ATS) e INPS tramite il Punto Unico di Accesso (PUA).
Il differimento si applica anche nei territori già coinvolti nella sperimentazione del D.Lgs. 62/2024.