Con il messaggio 2669 del 15 settembre INPS comunica una semplificazione delle comunicazioni relative alla malattia dei lavoratori marittimi a seguito delle modifiche apportate con legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024),agli articoli 6 e 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918,
Le istruzioni erano state fornite con messaggio n. 157 del 12 gennaio 2024, circolare n. 55 del 4 aprile 2024 e i messaggi n. 2022 del 29 maggio 2024, n. 2829 del 9 agosto 2024 e n. 3456 del 18 ottobre 2024).
Oltre all' utilizzo dei dati trasmessi dal datore di lavoro mediante i flussi Uniemens, era stato previsto che gli armatori e le società di armamento effettuino le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro concernenti la gente di mare in modalità telematica attraverso il Servizio informatico UniMare e comunichino con il Servizio informatico UniMare, le vicende inerenti l’instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro del personale
Ora dalla data del 15 settembre vengono superati gli obblighi di esibizione, da parte del lavoratore marittimo, del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.
La verifica istruttoria di coerenza tra le vicende del rapporto di lavoro e la certificazione medica di malattia è effettuata per la generalità dei lavoratori aventi diritto alla tutela della malattia marittimi, sulla base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare, ferma restando la facoltà di eventuali supplementi istruttori,
Resta confermato invece l’obbligo di esibizione :
- del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo da parte dei lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro/disponibilità retribuita (c.d. C.R.L.)
- e per i lavoratori non marittimi che svolgono attività lavorativa a bordo della nave
Di seguito in sintesi le indicazioni INPS sul calcolo della indennità .
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1) Malattia marittimi 2024 retribuzione teorica e imponibile
Le principali novità esposte nel messaggio 2029 2024 sono:
- Retribuzione Teorica vs Imponibile Contributivo: È stato specificato che la retribuzione teorica, utile per il calcolo delle indennità, non deve superare l'imponibile contributivo. Se nel flusso Uniemens la retribuzione teorica supera l'imponibile, l'indennità di malattia deve essere calcolata provvisoriamente prendendo come riferimento il minore tra i valori delle retribuzioni teoriche dei mesi precedenti, riferiti allo stesso rapporto di lavoro.Il messaggio precisa in fatti che " Stante la natura compensativa del mancato guadagno, propria dell’indennità di malattia (che costituisce generale principio previdenziale di dette prestazioni) la retribuzione teorica consiste nella c.d. retribuzione persa " e non rientrano le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro pure in presenza dell’evento di malattia e le voci retributive correlate all’attività lavorativa (v. circolare n. 55/2024 e il relativo Allegato n. 1, e messaggio n. 2022/2024).(...) L’esposizione dell’imponibile del mese di riferimento avviene, pertanto, considerando i redditi - al lordo - maturati nel medesimo periodo. Fanno eccezione al suddetto principio, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6, le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione per norma di legge o di contratto con effetto retroattivo e i premi di produzione, che sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione e allo stesso mese imputati.
- Segnalazione al Datore di Lavoro: Nei casi in cui si riscontri una discrepanza tra la retribuzione teorica e l'imponibile contributivo, è obbligatorio per le strutture territoriali segnalare la situazione al datore di lavoro, affinché venga corretta l'esposizione dei dati retributivi nel flusso Uniemens del mese di riferimento.
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2) Malattia Marittimi 2024: chiarimenti sulla retribuzione teorica
Con il messaggio 3456 del 18 ottobre 2024 in risposta a richieste di chiarimenti INPS precisa ulteriormente che:
- Base di calcolo: L'indennità di malattia viene calcolata sulla retribuzione media globale giornaliera (RMGG). La "retribuzione teorica" e il "numero mensilità" sono utilizzati per tale determinazione, ma devono essere esclusi gli importi pagati dal datore di lavoro durante la malattia, come le indennità sostitutive per preavviso, ferie, e festività non godute.
- Imponibile e principio di competenza: L'elemento “retribuzione imponibile” nel flusso Uniemens si riferisce ai redditi maturati nel mese di riferimento, in base al principio di competenza. Tuttavia, alcune voci, come le gratificazioni annuali o i premi di produzione, seguono il principio di cassa e vengono imputate al mese di effettiva corresponsione.
- Indennità sostitutive: Le indennità sostitutive dei riposi compensativi, non fruiti prima della cessazione del rapporto di lavoro o dello sbarco, non rientrano nel calcolo della "retribuzione teorica", poiché tali somme non rappresentano la retribuzione persa a causa dell'evento di malattia.
- Monetizzazione di ferie e riposi compensativi: Se le ferie o i riposi compensativi non vengono goduti e vengono monetizzati, tali importi devono essere inclusi nel flusso Uniemens del mese di effettiva corresponsione, senza ulteriore imputazione nei mesi precedenti.
- Recupero dei contributi: Se successivamente alla monetizzazione vengono effettivamente fruiti i periodi di ferie o riposi, i contributi versati possono essere recuperati tramite le variabili FERIE e ROL o con flussi regolarizzativi.
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