L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il valore del ticket trasporto, di importo pari ad euro 258,23 annui, erogato ai dipendenti per compensare in parte le spese di trasporto, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 3, del Tuir), a condizione che nel periodo d'imposta tale soglia non venga superata con riferimento all'insieme di tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito a titolo di fringe benefit.
Oggetto:
Istanza di interpello. Provincia di ..... - Erogazione "ticket trasporto" di importo annuo pari a euro 258,23. Art. 51, comma 3, del DPR n. 917/1986
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