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MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE PER LE CESSIONI DI TELEFONI CELLULARI – I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

1 minuto, 23/12/2010

Meccanismo del reverse charge per le cessioni di telefoni cellulari – I chiarimenti dell’Agenzia

Applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge alle cessioni di telefoni cellulari e microprocessori se il cessionario è soggetto residente in Italia; i chiarimenti dell’Agenzia con Circolare del 23/12/2010 n. 59

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 59 del 23/12/2010
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
Con Circolare n. 59 del 23 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito all’applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile, o reverse charge, alle cessioni di telefoni cellulari e microprocessori se il cessionario è soggetto residente in Italia e alla decorrenza delle nuove regole.

L’entrata in vigore della nuova disciplina non può intervenire prima che siano decorsi 60 giorni dal 25 novembre 2010, data di pubblicazione nella GUUE della decisione di esecuzione del Consiglio.
Considerato che il predetto termine di sessanta giorni costituisce un termine minimo a decorrere dal quale trovano applicazione le nuove disposizioni e in considerazione della necessità, per i contribuenti che operano nei settori interessati, di realizzare modifiche rilevanti nelle procedure gestionali e del fatto che alcuni dei soggetti tenuti ad applicare il sistema del reverse charge, in ragione delle dimensioni del volume d’affari, liquidano l’imposta per periodi trimestrali, si ritiene che – per le fattispecie in esame – il meccanismo dell’inversione contabile si renda applicabile alle cessioni effettuate – ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 – a partire dal 1° aprile 2011.

Indice:
PREMESSA
1. AMBITO APPLICATIVO DEL REVERSE CHARGE
2. SOGGETTI ESCLUSI
3. DECORRENZA
4. SANZIONI

Tag: REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE

Allegato

Circolare del 23/12/2010 n. 59
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